Nessuna riduzione oneri concessori agli interventi assentiti con legge regionale speciale (TAR Molise n. 349 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le riduzioni premiali degli oneri concessori previste dalla legge regionale sul cd. piano casa non hanno portata universale. Esse si applicano agli interventi espressamente contemplati e, fuori da tale perimetro, ai soli interventi conformi ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici, cioè alle regole generali della materia edilizia. Gli interventi assentiti in forza di una legge regionale speciale e derogatoria non integrano tale requisito di conformità e restano estranei al beneficio. La circolare amministrativa che pretenda di estendere l’agevolazione, per giunta in via retroattiva, è atto di indirizzo interno non vincolante e, se contra legem, va disapplicata anche d’ufficio.
Il Fatto
Una società proprietaria di immobili in una lottizzazione presentava al Comune tre istanze per mutare la destinazione di locali seminterrati da garage a esercizi commerciali. Il Comune rilasciava tre permessi di costruire, quantificando oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, poi integralmente pagati dalla società.
Con successive istanze la società chiedeva il ricalcolo, invocando le riduzioni del 40% e dell’80% previste dall’art. 9, commi 3 e 5, della L.R. Molise n. 30/2009 in ragione della classe energetica raggiunta dagli edifici. Il Comune respingeva, osservando che i titoli erano stati rilasciati ai sensi della L.R. n. 25/2008, che non contempla agevolazioni. La società proponeva allora ricorso, chiedendo la condanna del Comune alla restituzione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva. La domanda di rimborso degli oneri concessori integra un’azione di ripetizione di indebito, volta all’accertamento di un rapporto di credito, sottratta ai termini di decadenza propri delle azioni annullatorie. Il riferimento è all’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., letto secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5096 del 2018 e della Sez. VI n. 2294 del 2015.
Nel merito, il Tribunale individua la disciplina applicabile secondo il principio per cui gli oneri si determinano con riguardo alla normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, che perfeziona la fattispecie (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3298 del 2015). Alla data dei tre permessi era già in vigore la versione dell’art. 9 L.R. n. 30/2009 riformulata dalla L.R. n. 7/2015.
La questione centrale è però l’ambito soggettivo del beneficio. Gli interventi in causa hanno trovato titolo solo nell’art. 5 della L.R. n. 25/2008, disposizione speciale e derogatoria dettata per il recupero a uso terziario dei piani seminterrati e interrati. Il comma 5 dell’art. 9 estende le riduzioni agli interventi conformi ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici: i locali recuperati in forza della legge speciale non rispondono a tale paradigma, perché la loro legittimazione deriva da una norma eccezionale che deroga alla pianificazione. Ne segue che il Comune non avrebbe potuto applicare la disciplina premiale.
Il Collegio esclude poi che la circolare regionale del 28.02.2018 possa colmare la lacuna. L’atto è espressione di indirizzo interno, non ha valore di interpretazione autentica e non può estendere retroattivamente i benefici né legittimare l’inosservanza del dato legislativo. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2012 e Sez. VII, n. 6962 del 2025, il Tribunale ribadisce il dovere di disapplicazione della circolare contra legem.
In via di ulteriore argomentazione, il Collegio rileva che il progetto non conteneva ab origine indicazioni sul salto di classe energetica, come già affermato dalla propria sentenza n. 330 del 13.11.2025, e che la società non ha comunque dimostrato il livello prestazionale asserito. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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