Autorizzazione strutture sanitarie: rileva la programmazione vigente al provvedimento finale (TAR Calabria n. 1300 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di compatibilità dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria con la programmazione regionale va compiuta sulla base della disciplina e della rete territoriale vigenti al momento dell’adozione del provvedimento finale, non di quelle esistenti all’avvio del procedimento. Il principio tempus regit actum impone all’amministrazione di considerare le modifiche normative sopravvenute prima della determinazione conclusiva, poiché lo ius superveniens reca una nuova valutazione degli interessi pubblici dalla quale l’amministrazione non può autonomamente discostarsi. Il parere regionale che si fondi su una rete territoriale non più in vigore è pertanto illegittimo per difetto di motivazione, con conseguente annullamento del diniego comunale che su di esso si basa. Il diniego relativo a prestazioni erogate da un’equipe specialistica è illegittimo quando l’amministrazione non distingue tra studio professionale e ambulatorio e omette l’istruttoria sul prevalente profilo organizzativo.
Il Fatto
Una società operante nel settore riabilitativo presentava al Comune istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria ex art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992, per prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale e a ciclo diurno per l’infanzia e l’adolescenza, oltre a un’equipe per la diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento. Il procedimento non si concludeva nei termini e la società ricorreva ex art. 117 c.p.a..
In pendenza di quel giudizio, il settore regionale competente esprimeva valutazione negativa, poi confermata dal parere definitivo del Dipartimento tutela della salute, sul presupposto che il fabbisogno fosse già soddisfatto dagli accreditamenti rilasciati e che la normativa non contemplasse l’autorizzazione per figure professionali. Su tale base il Comune rigettava l’istanza. La società impugnava dinanzi al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Commissario ad Acta. Il decreto commissariale n. 38 del 2020 ha attribuito alla Regione la competenza a esprimere la valutazione di compatibilità, sicché il Commissario è estraneo all’iter procedimentale, come già riconosciuto da TAR Calabria, sez. II, n. 1096 del 2021. Il ricorso è pertanto inammissibile nei suoi confronti.
Nel merito il ricorso merita accoglimento. La censura centrale riguarda il mancato riferimento alla nuova rete territoriale approvata con il DCA n. 197 del 12 luglio 2023. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Calabria, sez. II, n. 118 del 2024 e n. 1664 del 2023) e la pronuncia del Cons. Stato, sez. IV, n. 9045 del 2022: l’amministrazione erra se considera solo la normativa vigente al momento della domanda, perché l’assetto normativo non può ritenersi cristallizzato alla data dell’atto di avvio.
Ne deriva che la legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato. Lo ius superveniens esprime una diversa ponderazione degli interessi pubblici, dalla quale l’amministrazione non può discostarsi. Nel caso concreto, al momento del parere definitivo negativo era già in vigore il DCA n. 197, che aveva sostituito la precedente rete territoriale. La Regione, invece, ha fondato le proprie valutazioni esclusivamente sul DCA n. 65/2020, modificato dai DCA n. 67/2020 e n. 47/2021, ormai superati.
Il diniego è quindi illegittimo per la parte relativa alle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale e a ciclo diurno, perché basato su un fabbisogno non più attuale.
Altrettanto illegittimo è il diniego sull’equipe per la diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento. L’art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992 richiede l’autorizzazione per le strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative. La legge regionale n. 24 del 2008 distingue lo studio professionale, non soggetto ad autorizzazione, dall’ambulatorio, che la richiede in quanto struttura con autonomia rispetto ai professionisti e natura di impresa. Nel caso concreto prevale il profilo organizzativo dei fattori della produzione rispetto alle figure professionali, e comunque tale profilo non è stato oggetto di istruttoria.
Il Collegio annulla pertanto i pareri negativi e il conseguente rigetto comunale, disponendo che la Regione si pronunci nuovamente sull’istanza. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato a carico della Regione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.