Silenzio inadempimento e sopravvenuto difetto di interesse per parziale accoglimento (TAR Calabria n. 1294 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, da parte dell’amministrazione intimata, del provvedimento conclusivo del procedimento, ancorché solo parzialmente satisfattivo della pretesa azionata, determina il superamento della situazione di inerzia amministrativa e integra il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non essendo più configurabile l’obbligo di provvedere che costituiva oggetto del rimedio. La circostanza che l’atto emanato non accolga integralmente l’istanza non rileva sul piano dell’interesse al ricorso avverso il silenzio, restando impregiudicata ogni contestazione nel diverso giudizio di impugnazione dell’atto stesso.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 13 luglio 2023 al Comune di Crotone un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla riconversione di prestazioni riabilitative ambulatoriali e all’attivazione di prestazioni settimanali per l’autismo. L’istanza veniva protocollata al SUAP comunale. Non pervenendo alcun riscontro, la società proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Il ricorso veniva notificato anche alla Regione Calabria, titolare di competenze in materia secondo la l.r. n. 24 del 2008 e il relativo regolamento attuativo, e al Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale. Nel corso del giudizio la Regione eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo reso un parere in parte favorevole e in parte negativo; il Comune eccepiva la cessazione della materia del contendere, avendo concluso il procedimento con propria determina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nelle more del giudizio le amministrazioni intimate hanno emanato gli atti di propria competenza: la Regione ha formulato il parere obbligatorio e vincolante sull’istanza, mentre il Comune ha adottato la determina con cui ha in parte autorizzato e in parte respinto quanto richiesto. Tali atti risultano documentalmente dimostrati.
Secondo il Tribunale, l’avvenuta emanazione dei provvedimenti comporta il superamento del silenzio censurato con il ricorso introduttivo. Non è quindi più configurabile quella situazione di inerzia amministrativa che costituiva il presupposto del rimedio azionato.
Il Collegio precisa che gli atti emessi, sebbene non integralmente satisfattivi della pretesa originariamente avanzata, integrano comunque il superamento della condizione di inerzia posta alla base del ricorso avverso il silenzio. A sostegno richiama il precedente del T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, sent. 2 febbraio 2021, n. 1338/2021.
Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla decisione del giudizio, secondo quanto prefigurato dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa tra le parti, in considerazione della particolare complessità della vicenda e del non considerevole lasso temporale trascorso fra la proposizione dell’istanza, la notifica del ricorso e l’emanazione del parere regionale e del successivo provvedimento comunale.
Nota della Redazione
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