Accesso agli atti funzionale alla difesa penale e divieto di valutazione prognostica (TAR Calabria n. 1299 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale, quale principio generale dell’ordinamento ai sensi dell’art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, spetta a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto. L’esigenza di tutelare i propri diritti in sede penale integra quella situazione giuridicamente rilevata richiesta dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990. La pubblica amministrazione non può subordinare l’ostensione alla propria valutazione prognostica sull’esito della strategia difensiva del richiedente. Il nesso tra finalità dichiarata e documentazione va scrutinato in astratto, senza che la p.a. o il giudice possano sindacare la fondatezza della tesi che il soggetto intende sostenere. È sufficiente che il documento costituisca il mezzo utile per la difesa giudiziale di un interesse giuridicamente rilevante.
Il Fatto
La ricorrente apprendeva, dalla notifica di un’ordinanza di sequestro preventivo, di essere indagata per occupazione abusiva di spazi del demanio marittimo e ferroviario, reati contestati in relazione agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e all’art. 1161 cod. nav. Poiché la richiesta di sequestro dava conto di rilievi eseguiti dal personale dell’Agenzia del Demanio, la donna presentava istanza di accesso per ottenere il verbale di delimitazione, quello di apposizione dei termini e il rilievo multipiattaforma con allegati.
A fondamento dell’istanza indicava la necessità di verificare la corretta individuazione dei confini fra le particelle catastali. L’Agenzia negava l’accesso, ritenendo che la richiedente dovesse dimostrare un puntuale interesse conoscitivo coerente con le finalità dell’istituto. Proponeva quindi ricorso la ricorrente, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 legge n. 241 del 1990, che riconosce il diritto di accesso a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Il comma 2 qualifica l’accesso come principio generale dell’ordinamento; il comma 3 dichiara accessibili tutti i documenti amministrativi salvo eccezioni espresse; il comma 7 ammette l’esercizio del diritto anche nelle ipotesi di esclusione quando la conoscenza risulti necessaria per la tutela degli interessi del richiedente.
Su queste basi il Tribunale afferma il diritto all’ostensione, perché la documentazione è funzionale alle esigenze difensive della ricorrente. È sufficiente, a radicare l’interesse, la prospettazione secondo cui un possibile errore nell’individuazione delle aree renderebbe priva di fondamento l’ipotesi accusatoria da art. 1161 cod. nav.
Non si condivide la motivazione del diniego: l’amministrazione non può esigere la dimostrazione di un interesse puntuale e coerente con gli scopi dell’istituto, poiché la ricorrente ha rappresentato di essere titolare dell’interesse tipizzato dal legislatore. La p.a. non può subordinare l’accesso alla propria valutazione prognostica sugli esiti della strategia difensiva.
Il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il legame tra finalità dichiarata e documento va valutato in astratto, senza che sia consentito né alla p.a. né al giudice scrutinare la fondatezza della tesi prospettabile in giudizio, dovendo solo la documentazione costituire mezzo utile alla difesa (T.A.R. Campania – Salerno, sez. III, sent. 6 febbraio 2023, n. 300/2023).
Respinto anche l’argomento dell’Avvocatura secondo cui l’impianto accusatorio si reggerebbe su più ipotesi di reato: il venir meno di uno solo dei capi di imputazione è sufficiente. Né rileva l’asserita modifica del motivo, poiché si tratta di mera specificazione difensiva conseguente al diniego. L’Agenzia è quindi tenuta a consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 639-bis c.p. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela