Autorizzazione vendita gas e giudizio di affidabilità fiscale del gruppo (TAR Sardegna n. 975 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere autorizzativo dell’Agenzia delle Dogane in materia di vendita di gas naturale ai consumatori finali non è circoscritto alla verifica dei soli presupposti tassativamente previsti dalla legge, ma costituisce espressione di una discrezionalità amministrativa orientata alla tutela dell’interesse erariale. Nell’esercizio di tale potere l’Amministrazione valuta la affidabilità fiscale del richiedente, che non si esaurisce nella solidità patrimoniale ma investe l’osservanza degli obblighi tributari. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi sull’esposizione debitoria del gruppo societario di appartenenza e sulle vicende dell’amministratore comune, senza che lo schermo societario della holding possa neutralizzarlo. La rateizzazione dei debiti fiscali non impedisce di per sé una valutazione negativa, ove permangano reiterate irregolarità e contestazioni.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore energetico e appartenente a un gruppo societario, ha presentato all’Ufficio delle Dogane di Cagliari l’istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vendita di gas naturale ai consumatori finali. All’esito del contraddittorio procedimentale, l’Ufficio ha rigettato l’istanza rilevando una situazione di inaffidabilità fiscale riferita al gruppo e all’amministratore comune alle società dello stesso.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sardegna, deducendo la violazione dell’art. 26, commi 10 e 12, del d.lgs. n. 504 del 1995, l’illogicità e il difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto, in particolare, che l’autorizzazione potrebbe essere negata solo nell’ipotesi tassativa di condanna penale passata in giudicato e che i debiti richiamati non la riguardano direttamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la tesi secondo cui il potere autorizzatorio sarebbe vincolato ai soli casi del comma 12. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, e in particolare Cons. Stato, sez. VII, n. 4343 del 2023, il TAR afferma che il potere di autorizzazione non ha funzione meramente ricognitiva di presupposti predeterminati, ma consiste nel verificare se il rispetto formale dei requisiti si saldi con la capacità sostanziale del richiedente di assolvere agli obblighi tributari.

Su questa base la valutazione discrezionale dell’Agenzia non è censurabile. Il Collegio osserva che la società ricorrente e altra società del gruppo fanno capo alla medesima holding e sono amministrate dalla stessa persona; l’amministratore presenta un debito erariale rilevante, e sono emerse irregolarità nella dichiarazione di consumo di energia elettrica e due processi verbali di constatazione per irregolare pagamento dell’accisa.

Quanto alla rilevanza delle posizioni debitorie del gruppo, il TAR esclude che la società possa dirsi insensibile alle vicende della capogruppo e dell’amministratore comune. Lo strumento societario non può fungere da schermo giuridico per consentire a soggetti con precedenti ostativi di operare nel mercato: diversamente il sistema sarebbe facilmente eludibile.

Sulla rateizzazione il Collegio rileva che essa è stata concessa solo parzialmente e in favore della sola holding, e che comunque l’accumulo di ingenti debiti erariali può fondare un giudizio di inaffidabilità. La valutazione dell’Agenzia non è circoscritta all’adeguatezza patrimoniale ma investe l’affidabilità fiscale e professionale, secondo Cons. Stato, sez. VII, n. 8401 del 2023 e TAR Lazio, Roma, n. 10165 del 2023.

Il TAR prende le distanze da TAR Lazio, Roma, n. 15840 del 2025, non sovrapponibile al caso concreto, ove l’Agenzia aveva trascurato la rateizzazione, mentre qui l’ha considerata ma non l’ha ritenuta sufficiente. Né la ricorrente ha allegato alcun elemento a giustificazione dell’accumulo debitorio. Il giudizio dell’Agenzia non incorre quindi in illogicità o travisamento, e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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