Negato il periculum per la domanda di incentivo se la manifestazione si è già svolta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 94 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il periculum in mora deve essere concreto e attuale, e non può essere desunto da un preteso pregiudizio all’attività di programmazione dell’associazione sportiva dilettantistica, che esula dallo scopo del finanziamento regionale. La circostanza che la manifestazione per la quale è stato richiesto l’incentivo si sia già regolarmente svolta in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria esclude la sussistenza del danno grave e irreparabile, determinando il rigetto della domanda di sospensione.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica impugnava il provvedimento con cui la Regione aveva rigettato la sua domanda di incentivo per l’organizzazione di una manifestazione sportiva a carattere locale, ritenuta di rilievo più ampio di quello regionale. L’associazione chiedeva la sospensione cautelare dei provvedimenti di esclusione dal bando, deducendo un danno alla propria attività ordinaria e di programmazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di sommaria delibazione, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo allo stato mancanti profili effettivi e attuali di periculum. Ha condiviso le controdeduzioni della Regione, evidenziando che la manifestazione si era regolarmente svolta oltre due mesi prima della pubblicazione della graduatoria delle manifestazioni ammesse a incentivo.
Il Collegio ha sottolineato come l’asserito danno derivante dall’impossibilità di programmare l’attività associativa non fosse pertinente rispetto allo scopo del finanziamento regionale, che è esclusivamente quello di sostenere la realizzazione dell’evento. Una volta che l’evento si è verificato, l’esclusione dal contributo non può cagionare un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
La domanda di sospensione è stata pertanto respinta, con rinvio al definitivo di ogni statuizione sulle spese di lite, incluse quelle della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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