Revoca abilitazione Entratel per visti apposti senza polizza assicurativa (TAR Lombardia n. 1817 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abilitazione al servizio telematico Entratel e di apposizione del visto di conformità, l’obbligo di stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del D.M. n. 164/1999 costituisce presupposto della regolare iscrizione nell’elenco informatizzato. La stipula successiva di una polizza con effetto retroattivo, se incide sulla responsabilità civile dell’assicurato verso i terzi, non elimina l’illecito amministrativo già consumato con l’apposizione dei visti in carenza di copertura. La revoca dell’abilitazione e il diniego di reiscrizione sono pertanto legittimi. Il capo motivazionale fondato sulla mancata copertura assicurativa è autonomo e sufficiente a sorreggere i provvedimenti, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure.
Il Fatto
Il ricorrente, intermediario abilitato al rilascio del visto di conformità, impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, oltre al diniego di reiscrizione nell’elenco informatizzato. L’Agenzia aveva dapprima cancellato il ricorrente dall’elenco con decorrenza dalla scadenza della polizza assicurativa obbligatoria, invitandolo a sanare la posizione. Solo successivamente l’interessato ha prodotto una nuova polizza, decorrente dal 2.11.2020.
L’amministrazione ha quindi accertato che, nel periodo intermedio, erano stati apposti 26 visti di conformità in assenza della copertura obbligatoria, oltre a un debito erariale risultante da cartelle iscritte a ruolo. La domanda cautelare era stata respinta, con conferma in appello. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti sotto il profilo assicurativo e sotto quello delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo alla copertura assicurativa. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto, gli interessati devono produrre la polizza prevista dall’art. 22 del D.M. n. 164/1999. Nel caso concreto non è contestato che i visti siano stati apposti in assenza della polizza, stipulata solo dopo la ricezione del provvedimento di cancellazione.
Il Tribunale affronta l’argomento della retroattività della nuova polizza. La possibilità di stipulare un contratto con effetto retroattivo può incidere sulla responsabilità civile dell’assicurato verso i terzi, ma non rileva sull’illecito amministrativo che si consuma quando la stipula dell’assicurazione costituisce un obbligo normativamente previsto. La retroattività contrattuale, dunque, non opera sul piano pubblicistico dell’abilitazione.
Il Collegio aggiunge un rilievo di carattere fattuale: anche aderendo alla tesi del ricorrente, il termine di retroattività decorrerebbe dal 2.11.2015, mentre la polizza precedente era scaduta il 29.7.2015, residuando comunque un periodo di circa tre mesi privo della necessaria continuità assicurativa.
Quanto alle censure sulle garanzie procedimentali e sui vizi del provvedimento di revoca, il Tribunale ne ritiene superfluo lo scrutinio. Il capo motivazionale incentrato sulla mancata stipula della polizza è autonomo e di per sé idoneo a confermare la doverosità dei provvedimenti impugnati: anche ove le doglianze su regolarità fiscale e sul termine per la documentazione fossero fondate, gli atti resterebbero legittimi.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate equitativamente in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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