Autorizzazioni regionali polizia mortuaria ed efficacia nazionale del titolo tecnico (TAR Sicilia n. 3300 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni ai sensi degli artt. 31, 75 e 77 del d.P.R. n. 285/1990 hanno efficacia su tutto il territorio nazionale, poiché sono emesse in applicazione di regole tecniche igienico-sanitarie di matrice statale, eterodeterminate e uniformi. Il potere statale di fissare la regola tecnica e quello regionale di autorizzare il singolo manufatto si coordinano in un sistema che non consente alla Regione di destinazione di negare efficacia al titolo per il solo fatto che provenga da altro ente regionale. Una simile lettura comprimerebbe i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., e introdurrebbe una frammentazione localistica degli standard igienico-sanitari. Il diniego regionale che si fondi su tale erronea ricostruzione è illegittimo per violazione di legge e difetto di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente produce un manufatto in poliaccoppiato di poliestere, alluminio e polietilene, destinato all’impiego come controcassa interna nei feretri per tumulazione. La Regione Piemonte ne aveva autorizzato l’uso in ambito nazionale con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2022, all’esito di istruttoria tecnica.
L’ASP di Siracusa, con nota del 27 novembre 2024, esprimeva parere negativo all’utilizzo del dispositivo nel proprio distretto sanitario, richiamando i principi di sussidiarietà e autonomia amministrativa e sostenendo che le autorizzazioni di altra Regione non sarebbero vincolanti per la Sicilia. La società impugnava la nota davanti al TAR, deducendo la violazione del quadro normativo statale e l’eccesso di potere. Con motivi aggiunti censurava anche il decreto assessoriale regionale n. 212/2022, richiamato dall’amministrazione solo in sede difensiva. Rinunciava poi alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze. L’art. 114 d.lgs. n. 112/1998 e il DPCM 26 maggio 2000 hanno trasferito alle Regioni le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria. Il Ministero della Salute, con la circolare del 2002 e la nota n. 36158 dell’11 dicembre 2015, ha però chiarito che allo Stato resta la definizione delle prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, qualificate come provvedimento sostanzialmente normativo, mentre alle Regioni spetta autorizzare i singoli manufatti verificandone la rispondenza alle prescrizioni statali.
Da qui la conseguenza centrale: poiché il titolo è rilasciato in applicazione di criteri non autodeterminati dalla singola Regione ma eterodeterminati dallo Stato, la verifica regionale di conformità alla regola tecnica uniforme conferisce al provvedimento ampliativo efficacia nazionale. Il canone di uniformità, imposto da esigenze di tutela igienico-sanitaria di interesse generale, colora le norme del d.P.R. n. 285/1990 come principi fondamentali in materia di salute.
La tesi dell’ASP, secondo cui il riconoscimento delle autorizzazioni altrui sarebbe mera facoltà, è respinta perché consente in sostanza la disapplicazione della regola tecnica statale presupposta al titolo. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 166/2021 e Cons. Stato, sez. III, n. 6803 del 2 agosto 2022. L’esegesi restrittiva collide inoltre con il principio euro-unitario di concorrenza e con la ragionevolezza ex art. 3 Cost., discriminando manufatti muniti di titolo legittimo.
Quanto al decreto assessoriale n. 212/2022, il Tribunale ne rileva l’estraneità all’impianto motivazionale della nota impugnata: il suo richiamo difensivo integra un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Nel merito, il decreto non devolve allo Stato l’intera potestà autorizzatoria, ma riconosce il potere statale di adottare prescrizioni tecniche. Il ricorso introduttivo è quindi accolto, con annullamento della nota; resta salvo il potere di vigilanza igienico-sanitaria dell’ASP sul rispetto delle condizioni d’uso. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per originaria carenza d’interesse.
Nota della Redazione
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