Diniego di rinnovo del porto d’armi sportivo e obbligo di motivazione concreta (TAR Sicilia n. 3305 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, pur espressione di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, esige una motivazione che dia conto delle ragioni concrete ed attuali del giudizio prognostico negativo sull’affidabilità e sulla buona condotta. Il mero richiamo a una vicenda penale definita con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela non è idoneo a sorreggere il diniego, perché il difetto di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi attività processuale e di indagine in fatto. La motivazione che si limiti ad affermare l’esistenza storica del fatto, senza supporti istruttori sulla sua concreta ascrivibilità e senza elementi ulteriori, elide la discrezionalità dietro una sostanziale automaticità della decisione e si traduce in carenza di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla Questura il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Nel luglio 2023 l’ufficio comunicava l’avvio del procedimento, segnalando un deferimento all’autorità giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica, e preannunciava una valutazione sfavorevole ai fini del rinnovo. L’interessato produceva la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela.
Con decreto notificato nel settembre 2023 il Questore respingeva l’istanza, ravvisando la non sussistenza del requisito dell’affidabilità e della buona condotta, in quanto il fatto era stato commesso con mezzo fraudolento idoneo a escludere la registrazione dei consumi. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la motivazione apodittica, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una precisazione qualificatoria: non ricorre l’ipotesi di diniego ex art. 43, comma primo, lett. a), del R.D. n. 773/1931, perché a carico del ricorrente non è intervenuta alcuna condanna alla reclusione per il delitto di furto. La sentenza penale ha definito il giudizio per assenza della condizione di procedibilità.
Su questa base il TAR ritiene fondato, con efficacia assorbente, il motivo sulla carenza di motivazione. Richiama la giurisprudenza secondo cui la motivazione rappresenta il presupposto, il fondamento e il baricentro del legittimo esercizio del potere amministrativo, presidio insostituibile di legalità sostanziale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3730 del 2025).
Il provvedimento non consente di ricostruire l’iter logico seguito per formulare il giudizio prognostico negativo. Esso richiama il deferimento, evoca la sentenza di non doversi procedere e poi afferma in chiave assertiva che la condotta rivela il non rispetto delle leggi. Così facendo elide la discrezionalità dietro una sostanziale vincolatività della decisione. Manca ogni rilievo sulla concreta ascrivibilità del fatto storico, affermata apoditticamente, e manca la compresenza di ulteriori elementi di fatto che suffraghino il giudizio prognostico.
Il Collegio sottolinea che il mero richiamo alla vicenda penale, per il peculiare esito processuale, è inidoneo a integrare la congrua motivazione: la mancanza della condizione di procedibilità osta all’inizio di qualsiasi attività processuale e di qualsiasi indagine in fatto (Cass. pen., sez. V, n. 4767 del 2025; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 479 del 2025). Resta ferma l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di ordine e sicurezza pubblica, ma essa va esercitata in coerenza con la situazione di fatto e con una motivazione che indichi le ragioni concrete e attuali del rischio di abuso delle armi (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1328 del 2025).
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento di rigetto e obbligo di riesercizio del potere mediante un nuovo atto motivato. Le spese sono compensate. Il Collegio conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sotto condizione della produzione della documentazione integrativa, e riserva a separato provvedimento la liquidazione del compenso.
Nota della Redazione
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