Interposizione soggettiva: il reddito va imputato all’effettivo possessore anche in caso di doppia imposizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16866 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione soggettiva ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, i redditi sono imputati al contribuente che ne risulti l’effettivo possessore, anche quando di essi appaiano formalmente titolari altri soggetti, purché ciò sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’ordinamento non esclude la possibilità di un accertamento parallelo nei confronti sia del soggetto interposto (titolare formale) sia del soggetto interponente (possessore effettivo), ferma restando la facoltà, per il primo, di chiedere il rimborso delle imposte pagate ai sensi dell’art. 37, comma 5, d.P.R. cit., dopo che l’accertamento nei confronti dell’interponente sia divenuto definitivo. La legittimità di tale accertamento parallelo esclude, altresì, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, recuperando a tassazione una somma qualificata come buonuscita per la cessazione dalla carica di presidente e amministratore delegato di un consorzio. Secondo l’Ufficio, tale somma era stata corrisposta al contribuente tramite una società di cui egli era divenuto socio unico e amministratore unico, sotto forma di corrispettivi per servizi di consulenza in realtà mai svolti, in un rapporto simulato integrante un’interposizione soggettiva.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente, e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione in grado di appello. Avverso la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, censurando la presunta mancata verifica dell’effettivo possesso dei redditi in capo a sé, la violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, la dedotta doppia imposizione derivante dall’accertamento dei medesimi redditi anche in capo alla società, e la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento concernente la società.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e il sesto, dichiarandoli inammissibili. A dispetto della formale rubrica, il ricorrente censurava la valutazione in punto di fatto compiuta dalla CTR in ordine alla sussistenza dell’interposizione soggettiva tra la società, quale formale percettrice dei compensi, e il contribuente, quale reale percettore ed effettivo possessore delle somme. Tale valutazione, ha osservato la Corte, si fondava su una serie di elementi presuntivi — quali la simulazione del rapporto di consulenza e l’assenza di attività in favore del consorzio — ritenuti dal giudice di merito gravi, precisi e concordanti, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la CTR rispettato i criteri di ripartizione dell’onere della prova, e ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia per la natura fattuale delle censure, sia per la presenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis vigente, che preclude il sindacato sull’omesso esame di fatti decisivi.
Nel merito, il quinto motivo — relativo alla dedotta doppia imposizione — è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, evidenziando che l’ordinamento non esclude affatto la possibilità di procedere a imposizione sia nei confronti del soggetto interposto (titolare formale) sia del soggetto interponente (effettivo possessore del reddito), come nel caso dell’accertamento parallelo. Il comma 5 della medesima disposizione, del resto, prevede il rimborso in favore della persona interposta che provi di aver pagato imposte su redditi successivamente imputati ad altro contribuente, secondo il meccanismo indicato dalla norma.
Per le medesime ragioni, la Corte ha dichiarato infondato anche il settimo motivo: la legittimità dell’accertamento parallelo nei confronti di interposto e interponente esclude che sussista un rapporto di pregiudizialità e, di conseguenza, la necessità della sospensione necessaria del procedimento ex art. 295 c.p.c., questione che il ricorrente aveva sollevato con riferimento al giudizio riguardante la società. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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