Autotutela annullata per omessa comunicazione di avvio del procedimento (TAR Liguria n. 1119 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per consentire il contraddittorio con gli interessati e fornire all’amministrazione gli elementi utili alla ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto. Il vizio non è sanato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 quando l’amministrazione non dimostri in giudizio, in modo inequivoco, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. La prova deve coprire ciascun presupposto posto a fondamento dell’annullamento d’ufficio; se i vizi contestati non risultano corroborati sul piano probatorio, la mancata interlocuzione procedimentale assume rilievo causale e determina l’illegittimità dell’atto. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di ritiro, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di riattivare il procedimento assicurando le garanzie partecipative.
Il Fatto
Il Comune di Chiavari ha rilasciato un’autorizzazione triennale per l’installazione di un impianto pubblicitario all’interno di un’area di servizio. Con atto del 6 novembre 2025 l’amministrazione ha annullato in autotutela il titolo, assumendo la mancanza del parere di conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e l’assenza del nulla osta dell’ente proprietario della rete ferroviaria ai sensi del d.P.R. n. 753 del 1980.
La società titolare ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria deducendo il difetto di competenza, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per disparità di trattamento e l’insussistenza dei vizi posti a base dell’annullamento. Il Comune si è costituito per resistere. La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il provvedimento di autotutela è stato adottato dalla dirigente ad interim del medesimo Settore che ha rilasciato l’autorizzazione, nominata con decreto sindacale: la competenza sussiste.
È invece fondato il secondo motivo. Il TAR richiama il costante insegnamento secondo cui gli atti di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, così da consentire all’interessato una tutela efficace e all’amministrazione di acquisire fatti e osservazioni utili alla valutazione dell’interesse pubblico (richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 5168 del 2019). Nel caso concreto è pacifico che la comunicazione non è intervenuta.
Il Tribunale esclude l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. La prova della resistenza del contenuto dell’atto non emerge dalle difese comunali: non è chiarito perché l’impianto non rientri tra le ipotesi di adeguamento previste dall’Allegato 4 del Piano Generale, né è dimostrata l’incompatibilità per dimensioni e orientamento rispetto all’asse stradale.
Sul punto il Collegio sottolinea che la tecnologia impiegata non è specificamente contemplata dalla normativa comunale — l’amministrazione stessa discorre di analogia regolatoria — e che proprio tale lacuna rendeva doverosa una previa interlocuzione procedimentale con la società interessata. Analogo ragionamento vale per il nulla osta ferroviario: il Comune non ha corroborato sul piano probatorio l’affermazione sulla distanza inferiore a quella prescritta, né può escludersi che l’ente proprietario avrebbe rilasciato un’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 753 del 1980.
Il carattere assorbente del motivo scrutinato esime il Collegio dall’esame degli altri. Il provvedimento è annullato; resta ferma la possibilità per il Comune di riattivare l’autotutela nel rispetto delle garanzie procedimentali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori e contributo unificato.
Nota della Redazione
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