Autotutela comunale illegittima se fondata su sanatoria inesistente (TAR Sardegna n. 180 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento di conformità disciplinato dall’art. 16 della legge regionale n. 23/1985, l’istanza si intende respinta qualora non intervenga una determinazione espressa entro sessanta giorni dalla presentazione. Il rilascio della ricevuta definitiva da parte dello SUAPE, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge regionale n. 24/2016, non può essere valorizzato come prova dell’esito favorevole della sanatoria. Ne deriva che il manufatto resta abusivo e che il Comune non può annullare in autotutela l’ordine di demolizione sul presupposto dell’esistenza di un titolo edilizio in sanatoria che non sussiste e che non necessitava di alcuna previa rimozione. Il favor legislativo per l’abbattimento delle barriere architettoniche non legittima l’intervento del singolo condomino quando manchi una delibera contraria del condominio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari di un edificio condominiale in Carbonia, hanno impugnato la determinazione con cui il responsabile del Settore Tecnico del Comune ha annullato in autotutela l’ordinanza dirigenziale n. 78 del 28.5.2020. Quell’ordinanza aveva intimato al controinteressato, proprietario del piano terra dello stesso edificio, la demolizione di una rampa passerella realizzata nel cortile condominiale, con ripristino dello stato dei luoghi.
Il Comune ha fondato l’annullamento su due ragioni: la formazione di un titolo in sanatoria per effetto della ricevuta definitiva rilasciata dallo SUAPE e il favor per l’eliminazione delle barriere architettoniche. I ricorrenti hanno contestato la qualificazione dell’area come pertinenza esclusiva del controinteressato, l’esistenza della doppia conformità e la sussistenza dell’interesse pubblico all’autotutela. Il Comune non si è costituito; il controinteressato ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in assenza di espressa graduazione dei motivi, esamina prioritariamente la censura relativa all’erroneo presupposto della sanatoria. Il Comune ha ritenuto concluso positivamente il procedimento di accertamento di conformità sulla base del mero rilascio della ricevuta definitiva da parte dello SUAPE. La tesi non è condivisibile.
Trova applicazione l’art. 16 della legge regionale n. 23/1985, che prevede il rigetto dell’istanza in mancanza di determinazione espressa entro sessanta giorni. Da qui due conseguenze: il manufatto deve qualificarsi tuttora abusivo; il provvedimento di annullamento dell’ordine di demolizione è illegittimo nella parte in cui ha indicato l’esistenza di un titolo in sanatoria non preventivamente rimosso, titolo che nel caso concreto non sussiste.
Quanto alla natura pertinenziale dell’area e all’astratta legittimazione del controinteressato, il Collegio richiama il principio per cui il permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti dei terzi, ma il Comune deve svolgere le necessarie indagini quando sappia che il diritto del richiedente è contestato (Cons. Stato sez. VI n. 4745 del 2020). Poiché l’area è pacificamente condominiale e al controinteressato è riconosciuto un mero diritto personale di godimento, la legittima realizzazione presuppone il consenso del condominio, da verificare da parte dell’Amministrazione (Cons. Stato sez. IV n. 1827 del 2022).
Infine, il richiamo al favor legislativo per le barriere architettoniche non sorregge il dispositivo: nel caso concreto non vi è alcuna delibera condominiale contraria, con la conseguenza che il controinteressato non avrebbe potuto procedere autonomamente. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna del controinteressato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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