Sei scatti stipendiali anche al personale in quiescenza a domanda (TAR Lombardia n. 151 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il regime oneroso dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che esclude il collocamento in congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil. non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nel testo previgente, sicché non è più vigente la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La decadenza per il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda non è configurabile, per l’ambiguità della disposizione che ne rende incerti i presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio a domanda il 10.12.2020, con congedo pensionistico dall’11.12.2020. Al momento del collocamento in quiescenza aveva 55 anni di età e 39 anni di servizio utile.

L’INPS, nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR l’annullamento parziale del prospetto e l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’Ente al ricalcolo. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità, l’infondatezza e l’intervenuta decadenza dal beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nel regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Richiama l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, l’art. 1911 cod. ord. mil. e l’art. 2268 cod. ord. mil.

Il Tribunale aderisce all’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, richiamando tra le altre Cons. Stato, sez. II, n. 3317 del 2024 e Cons. Stato, sez. II, n. 4844 del 2023, oltre a diverse pronunce di merito. Da tale quadro argomentativo discende che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, nel subordinare a un regime oneroso il beneficio per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è quindi inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio.

Il beneficio trova la propria disciplina nell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella formulazione previgente, poiché l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate, salvo espressa indicazione del Legislatore. Assume coerenza, in questa prospettiva, l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., secondo cui l’art. 6-bis continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare.

Quanto all’ambito soggettivo, ai sensi dell’art. 16 legge n. 121/1981 sono forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Il Collegio respinge poi l’eccezione di decadenza dell’INPS. Il termine di presentazione della domanda previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è assistito da sanzione decadenziale, perché l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019. La norma, del resto, rinvia ai presupposti sostanziali del beneficio e allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR annulla in parte qua il prospetto di liquidazione, accerta il diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis e condanna l’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita entro sessanta giorni, includendo i sei scatti nella base di calcolo. Irrilevante è il mancato riconoscimento del beneficio da parte dell’Amministrazione di appartenenza, attenendo ai rapporti interni con l’Ente previdenziale. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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