Riserva dei calciatori formatisi in Italia e pregiudiziale sportiva (TAR Lazio n. 12365 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di procedibilità della domanda di annullamento degli atti delle Federazioni sportive dinanzi al giudice amministrativo è subordinata all’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, sicché è improcedibile l’impugnazione di un provvedimento non previamente devoluto agli organi di giustizia federale, né la generica riserva di impugnare “ogni altro atto connesso” vale a estenderne l’ambito. La disciplina della riserva dei calciatori “formati in Italia”, ancorata a criteri di età e luogo di formazione tecnica giovanile, risponde alla legittima finalità di tutela dei vivai e non integra discriminazione a rovescio, risolvendosi in una misura organizzativa interna che non restringe la libertà di circolazione dei lavoratori. La qualificazione professionistica del rapporto sportivo è rimessa alla discrezionalità dell’ordinamento federale; i criteri per l’accesso allo status di “formato” hanno natura tassativa, senza possibilità di deroghe individuali ad personam.
Il Fatto
Un calciatore italiano, tesserato per una società militante nel Campionato di Serie A di calcio a cinque, chiedeva alla Divisione Calcio a Cinque e alla Federazione l’equiparazione del proprio status a quello di atleta “formato in Italia”, invocando cittadinanza, origini familiari, carriera in Nazionale e natura sostanzialmente professionistica dell’accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. La Divisione respingeva l’istanza e il Tribunale Federale Nazionale, la Corte Federale d’Appello e il Collegio di Garanzia dello Sport rigettavano i ricorsi, dichiarando infine inammissibile il reclamo. Il ricorrente adiva quindi il TAR Lazio, impugnando la decisione del Collegio di Garanzia e gli atti presupposti, nonché la determinazione con cui il Consiglio Direttivo della Divisione aveva ridotto da otto a sette il numero di calciatori “formati” da impiegare obbligatoriamente nelle gare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Divisione quanto alla domanda di annullamento della determinazione dell’11.07.2022, rilevando che tale atto non era mai stato impugnato dinanzi agli organi della giustizia sportiva, come impone l’art. 3 della legge n. 280/2003 quale condizione di procedibilità. La generica riserva di gravame contenuta nei ricorsi sportivi non vale a devolvere un provvedimento specifico di cui il ricorrente aveva piena contezza, sicché la domanda è stata dichiarata improcedibile in tale parte.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto osservando che la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico trova fondamento nell’art. 2 della legge n. 91/1981 e nell’art. 38 del d.lgs. n. 36/2021, rimanendo rimessa alla discrezionalità dell’ordinamento sportivo, non sindacabile in assenza di impugnazione della cornice regolamentare. Il richiamo alla sentenza Kolpak è stato ritenuto inconferente: la natura economica della prestazione rileva sul piano della libera circolazione, ma non impone l’automatica riqualificazione di un rapporto che l’ordinamento federale abbia diversamente qualificato, attenendo lo status di “formato” a una ratio autonoma di tutela dei vivai.
Il secondo motivo è stato respinto perché i Comunicati Ufficiali che fissano i criteri di accesso allo status non erano mai stati impugnati, sicché il sindacato del giudice è limitato alla manifesta irragionevolezza dell’atto applicativo, non riscontrabile nel diniego. La finalità di tutela dei settori giovanili non postula la cittadinanza italiana dell’atleta ma la sua formazione tecnica in Italia, sicché il criterio del luogo di formazione non integra discriminazione a rovescio né viola gli artt. 45 e 49 TFUE, trattandosi di misura organizzativa interna che non precluda l’impiego degli atleti non formati. Il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 3037/2014 (caso Campanaro) è stato ritenuto non invocabile, essendovi stata rituale impugnazione della disposizione regolamentare e trattandosi di settore professionistico.
Il terzo motivo è stato infine respinto, poiché la richiesta del ricorrente mirava a una deroga ad personam ai requisiti tassativi dei Comunicati, contrastante con la loro natura di stretta interpretazione e con il principio di par condicio; l’art. 50 N.O.I.F. attiene alla modifica generale dell’assetto regolamentare, non a eccezioni individuali, e i meriti sportivi non costituiscono presupposto rilevante per il riconoscimento dello status. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.