Notifica del titolo all’amministrazione presso la sede reale e inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Toscana n. 198 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, e non presso l’Avvocatura dello Stato. La notifica all’Avvocatura non costituisce adempimento idoneo, perché lo spatium deliberandi deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione e non è surrogabile dalla notifica all’organo incaricato del patrocinio in giudizio. Ne deriva che il ricorso proposto senza preventiva notifica del titolo alla sede reale è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., né la notifica può essere validamente rinnovata dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 727 del 07.09.2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, notificata l’11.09.2023 e passata in giudicato. La notifica era stata eseguita esclusivamente all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, mediante PEC, e non anche all’amministrazione presso la propria sede.

Con ordinanza n. 1315 del 13 novembre 2024 il Tribunale ha assegnato alle parti termine per memorie su una possibile questione di inammissibilità rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha dedotto un errore materiale nella notifica, ha affermato di averla rinnovata presso le sedi degli uffici e ha invocato la conoscenza aliunde della sentenza, oltre alla momentanea improcedibilità superabile in corso di causa. L’Avvocatura ha replicato che la notifica non può intervenire dopo l’avvio del giudizio e che la diffida stragiudiziale non surroga l’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti la sentenza del Tribunale ordinario risulta notificata solo all’Avvocatura dello Stato e non presso la sede reale dell’amministrazione resistente. La ricevuta PEC dell’11 settembre 2023 è indirizzata all’indirizzo certificato dell’Avvocatura. Manca dunque il rispetto dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, che impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e vieta al creditore, prima di tale termine, l’esecuzione forzata e la notifica del precetto.

Il Tribunale richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 751 del 2014; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2654 del 2014). La notifica del titolo non è atto processuale, ma adempimento volto a concedere all’amministrazione lo spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione del procedimento giurisdizionale.

Da questa natura discende la conseguenza per le amministrazioni soggette al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato: la notifica va effettuata presso la sede reale dell’ente, perché si promuove una procedura amministrativa e non giudiziaria, e non si applica l’art. 11, R.D. n. 1611 del 1933, che riguarda gli atti giudiziali. Il Consiglio di Stato ha chiarito che lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo del patrocinio.

Il Collegio ritiene che la notifica alla sede reale debba precedere la presentazione del ricorso, a garanzia dell’utilità e dell’effettività dello spatium deliberandi, e richiama sul punto T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, n. 1452 del 2017. Né la conoscenza aliunde, né la rinnovazione successiva valgono a sanare l’omissione. Il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *