Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Lombardia n. 3777 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso il silenzio dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, l’adempimento tardivo, intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che segue il criterio della soccombenza virtuale, atteso che la P.A. ha adempiuto solo a seguito dell’iniziativa giurisdizionale. In ragione della serialità della questione e dell’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, la liquidazione deve essere contenuta in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione dell’importo complessivo di euro 2.500,00 a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. A fronte della mancata esecuzione del dictum giudiziale, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 112 e seguenti c.p.a.
Successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto, sia pure tardivamente, ad accreditare le somme dovute sulla Carta del Docente. La ricorrente ha insistito, tuttavia, per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso all’iniziativa giurisdizionale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di disporne il pagamento a carico dell’Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Il presupposto è che la P.A. abbia adempiuto solo dopo l’avvio del giudizio, così che la proposizione del ricorso ha costituito lo stimolo necessario per l’esecuzione del comando giudiziale.
La quantificazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa vertente su un’unica questione, di carattere seriale, riguardante l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del Docente, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Sul punto, il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026 e la giurisprudenza ivi richiamata, con riferimento alla ridotta entità delle somme da liquidare in tali fattispecie.
La condanna alle spese è stata pertanto liquidata in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con espressa distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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