Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: il TAR dichiara estinto il processo senza pronunciarsi sulla nullità del verbale di inidoneità (TAR Lazio n. 14410 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata tempestivamente dalla parte ricorrente prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), e dell’art. 84 del codice del processo amministrativo. L’estinzione consegue alla mera presa d’atto dell’intervenuta rinuncia formale, senza che il giudice possa pronunciarsi nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, era stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’istituto con verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del 4 febbraio 2021, a seguito degli accertamenti sanitari condotti sulla base di una patologia riscontrata. Con successiva nota del 5 dicembre 2022, la medesima amministrazione aveva comunicato l’inesistenza materiale dell’atto di nomina della Commissione stanziale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il ricorrente aveva quindi impugnato sia la predetta nota sia il verbale di inidoneità, deducendo la nullità dei provvedimenti ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, per la presunta carenza di potere degli ufficiali medici componenti la Commissione, mai formalmente nominati. Con memoria del 21 maggio 2026, notificata alla resistente amministrazione, il ricorrente ha però dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendone l’estinzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, preso atto dell’intervenuta rinunzia formale, ha disposto l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lettera c), e dell’art. 84 del codice del processo amministrativo. La decisione si fonda sulla dichiarazione di rinuncia presentata dalla parte ricorrente, che ha reso improcedibile la controversia senza che il Collegio potesse esaminare le questioni di merito sollevate con il ricorso introduttivo.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’estinzione del processo costituisce un esito dichiarativo di una situazione processuale già verificatasi, conseguente alla manifestazione di volontà della parte di non proseguire nell’azione. Nessuna valutazione è stata pertanto espressa in ordine alla fondatezza delle censure prospettate dal ricorrente relative alla nullità dei provvedimenti impugnati per carenza di potere.

In merito alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di disporne l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la tempestività della dichiarazione di rinuncia e il complessivo andamento della controversia, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del codice del processo amministrativo. La sentenza ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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