Nesso causale da causa di servizio e prova della gravosità abnorme (Cons. Stato n. 10463 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il nesso eziologico è governato dal principio di equivalenza delle condizioni di cui all’art. 41 cod. pen., richiamato dall’art. 11 d.P.R. n. 461/2001. Nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e necessariamente documentati. Restano esclusi i disagi, le fatiche e i momenti di stress connaturati alla singola tipologia di prestazione lavorativa. L’accertamento del nesso causale non richiede la certezza propria del giudizio penale, ma segue il canone del “più probabile che non”. Compete all’interessato dimostrare gli elementi di fatto sottesi all’istanza.
Il Fatto
Un militare della Marina Militare, in servizio con la qualifica di Sottocapo di III Classe, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia insorta a seguito di una grave ernia discale degenerata in sindrome della cauda equina, con postumi permanenti e successivo giudizio di inidoneità al servizio. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, prima con parere n. 935652017 e poi, in ottemperanza a una precedente sentenza favorevole, con parere n. 461942019, nega il nesso eziologico. Seguono i decreti del Ministero della Difesa del 2018 e del 2022, che riconoscono l’infermità come non dipendente da causa di servizio.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, rigetta il ricorso. Il militare appella, deducendo violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 461/2001 e dell’art. 41 cod. pen., difetto di istruttoria, motivazione apparente e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama anzitutto la regola dell’art. 41 cod. pen. e il principio di equivalenza delle condizioni: ogni antecedente che abbia contribuito, anche in modo indiretto e remoto, alla produzione dell’evento assume efficienza causale. Il nesso può escludersi solo se emerga con certezza un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità. Il Collegio richiama, sul punto, Cass. n. 6105 del 2015.
La valutazione deve poi considerare l’attività svolta, l’esposizione a fattori nocivi e il tempo della stessa (Cons. Stato n. 6952 del 2018). Il nesso causale, chiarisce la Sezione, ha veste probabilistico-statistica e non richiede la certezza propria dell’accertamento penale (Cons. Stato n. 7560 e n. 7564 del 2020).
Il punto decisivo è però l’onere probatorio. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, compete all’interessato dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi di fatto posti a base dell’istanza. Solo offerta tale prova l’amministrazione può allegare cause interruttive del nesso. La Sezione ribadisce che spetta al ricorrente provare il legame tra infermità e attività di servizio.
Nel caso concreto, i turni e le condizioni di lavoro descritte — ambienti angusti, temperature elevate, movimentazione di carichi, servizi di guardia in ambienti umidi — costituiscono elementi connaturati all’attività svolta e non configurano quella specialità necessaria per affermare il nesso eziologico. Sarebbe stato onere del militare provare che tali ordinarie condizioni si fossero protratte, per intensità e durata, in maniera abnorme. Richiamando Cons. Stato n. 4619/2017 e Cons. Stato n. 864/2022, il Collegio esclude che la mera “possibile” valenza patogenetica del servizio sia sufficiente, imponendosi una verifica connotata da certezza o alto grado di credibilità razionale.
In applicazione del principio della ragione più liquida (Cons. Stato, Ad. pl. n. 5 del 2015; Cass. Sez. un. n. 26242 del 2014), il Consiglio di Stato rigetta l’appello e compensa le spese del grado.
Nota della Redazione
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