Autotutela doverosa su DIA con false attestazioni anche oltre diciotto mesi (TAR Lombardia n. 1989 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La DIA edilizia formata sulla base di dichiarazioni mendaci o di false rappresentazioni dei fatti non può essere considerata efficacia prescindendo dalla sua invalidità: l’efficacia del titolo presuppone la sua rispondenza al paradigma normativo. In presenza di attestazioni oggettivamente non veritiere, rilevanti ai fini della formazione del titolo, l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 consente l’annullamento d’ufficio anche oltre il termine di diciotto mesi. L’art. 19, commi 4 e 6-bis, legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di adottare comunque i provvedimenti inibitori e sanzionatori in presenza delle condizioni dell’autotutela: il potere è doveroso, non facoltativo. L’interesse pubblico all’eliminazione del titolo illegittimo è in re ipsa quando il titolo sia stato ottenuto mediante induzione in errore dell’amministrazione, non essendo configurabile un affidamento tutelabile.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento posto al piano inferiore rispetto all’immobile della controinteressata, presenta un esposto al Comune di Milano per abusi edilizi. La società controinteressata aveva presentato nel 2008 una DIA per il recupero abitativo di un sottotetto. I sopralluoghi della Polizia Municipale avevano accertato che il manufatto era un’intercapedine di circa 50 cm di altezza, non un sottotetto recuperabile.
Il Comune aveva avviato nel 2010 il procedimento di annullamento d’ufficio e sospeso i lavori. La proprietà e il progettista erano stati condannati in sede penale per falsa attestazione dell’esistenza del sottotetto. A fronte dell’esposto, il Comune adotta un provvedimento di diniego, ritenendo la DIA ormai decaduta per decorso del termine triennale e insussistente un interesse pubblico attuale. La ricorrente impugna con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso avverso il silenzio, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti, incentrati sulla violazione delle norme in materia di autotutela.
Il TAR ritiene fallace il primo argomento del diniego. L’amministrazione aveva opposto la sopraggiunta inefficacia della DIA per mancata ultimazione dei lavori. Il Collegio osserva che l’efficacia del titolo presuppone logicamente e giuridicamente la sua validità: un titolo invalido non può dirsi semplicemente inefficace.
Il richiamo normativo è all’art. 21, comma 1, legge n. 241/1990, secondo cui in caso di dichiarazioni mendaci non è ammessa la conformazione dell’attività a legge, e all’art. 21-nonies, comma 2-bis, che consente l’annullamento anche dopo i diciotto mesi quando il titolo sia conseguito su false rappresentazioni accertate con sentenza passata in giudicato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2017.
Quanto alla doverosità, il TAR valorizza l’art. 19, commi 4 e 6-bis, legge n. 241/1990: decorso il termine per i provvedimenti inibitori, l’amministrazione “adotta comunque” i provvedimenti previsti in presenza delle condizioni dell’autotutela. La differenza rispetto al “può adottare” dell’art. 21-nonies fonda la doverosità (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 5208 del 2021). Sul concetto di autotutela doverosa in materia di SCIA il Collegio cita anche Cons. Stato, Sez. II, n. 2371 del 2023.
Nel caso concreto il titolo si era formato su attestazioni false, accertate con i giudicati penali prodotti in atti. La P.A. non può quindi invocare il limite temporale, né apoditticamente negare l’interesse pubblico: questo è in re ipsa a fronte di falsa rappresentazione rilevante, non essendo configurabile l’affidamento di chi ha indotto in errore l’amministrazione (richiamato TAR Campania-Salerno n. 18 del 2021). Il Collegio aggiunge che, trattandosi di DIA risalente al 2008, il limite dei diciotto mesi non si applicherebbe comunque ratione temporis.
Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto, con annullamento della nota gravata e declaratoria dell’obbligo del Comune di rideterminarsi, procedendo all’annullamento d’ufficio del titolo e attivando il procedimento sanzionatorio. Spese liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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