Tariffa fissa onnicomprensiva e recupero degli indebiti da sovraincentivazione fotovoltaica (Cons. Stato n. 2412 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva non costituisce esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma espressione del potere di determinazione delle modalità operative di erogazione delle tariffe rimodulate riconosciuto al Gestore dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014. La correzione della formula è una pura operazione matematica necessaria per adeguare il metodo di calcolo al precetto normativo. L’erogazione di somme superiori all’ammontare della TFO stabilita dal quarto e quinto conto energia, derivante dall’anomalo incremento dei prezzi di mercato, integra un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., che il Gestore è tenuto a recuperare. Non è configurabile alcun legittimo affidamento nella conservazione di somme eccedenti quelle riconosciute al momento dell’ammissione al conto energia.

Il Fatto

La società appellante, soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 545,75 kW ubicato presso un’area demaniale militare, era stata ammessa, in forza di convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici, a beneficiare della tariffa fissa onnicomprensiva sulla base del quinto conto energia. A seguito dell’anomalo aumento dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022, il Gestore aveva rideterminato la tariffa adeguando la formula algoritmica di calcolo e aveva chiesto la restituzione di 114.782,08 euro a titolo di incentivi indebitamente percepiti nel biennio.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 22727 del 16 dicembre 2023, aveva respinto il ricorso proposto avverso la nota di rideterminazione e la richiesta di restituzione. La società ha interposto appello, articolato in quattro motivi, riproponendo la domanda di accertamento del diritto al mantenimento della tariffa calcolata con il precedente algoritmo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente l’appello richiamando, tra le stesse parti, la sentenza n. 6236 del 16 luglio 2025 della Sezione, resa su analoghi provvedimenti relativi a un altro impianto dell’appellante. Le censure concernenti la nullità per carenza di potere in concreto e l’esercizio illegittimo dell’autotutela sono infondate.

Il Gestore non ha agito in via autoritativa su una convenzione già risolta. Ha adeguato l’algoritmo nell’esercizio di un potere di fonte legale e non convenzionale, ha accertato che l’operatore aveva ricevuto somme superiori a quelle dovute e ne ha chiesto la restituzione. La rideterminazione opera sul metodo di calcolo, non sul provvedimento amministrativo, e si risolve in una pura operazione matematica.

Quanto alla pretesa equiparazione tra impianti di piccola e grande taglia, il Collegio esclude che l’art. 26, comma 1, d.l. n. 91/2014 abbia introdotto una deroga all’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012. Il rinvio al decreto riguarda solo il meccanismo di calcolo della componente incentivata. La TFO resta unica, fissa e onnicomprensiva: il prezzo zonale opera “dall’interno” nella quantificazione delle due componenti e non funge da parametro di indicizzazione dell’intera tariffa. Ammettere il contrario consentirebbe una tariffa superiore a quella prevista dai conti energia, con effetto di sovraincentivazione in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2017: la garanzia di costanza dell’incentivo non implica che la misura resti immutata e impermeabile alle variazioni dei rapporti di durata. Le convenzioni con il Gestore sono strumenti di regolazione e non contratti di esclusivo profitto dell’operatore. L’adesione alla TFO è una libera scelta con cui l’operatore si ripara dal rischio di mercato, sicché non può invocare le regole di quel mercato da cui è rimasto estraneo.

Infondata è anche la censura di disparità di trattamento: il rischio di mercato distingue gli impianti di piccola taglia, che cedono l’energia al Gestore a fronte di una tariffa fissa, da quelli di grande taglia, che vendono sul mercato. La domanda di accertamento, non esaminata dal primo giudice, è respinta perché fondata sulle medesime ragioni già disattese. Le spese del grado sono compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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