Incarichi militari e variazione per idoneità: nessuna aspettativa alla sede (TAR Lazio n. 239 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incarichi militari non è configurabile alcuno ius in officio, né una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede o all’incarico rivestito, alla quale corrisponda un onere di motivazione delle esigenze organizzative. I provvedimenti di assegnazione e variazione di incarico hanno natura di ordini e sono espressione della più ampia discrezionalità del Comandante di corpo, chiamato a bilanciare esigenze di servizio e peculiarità istituzionali dell’ente. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del vizio manifesto e dell’eccesso di potere. La variazione disposta al venir meno della temporanea inidoneità fisica, con assegnazione del profilo di categoria e specialità posseduto, non presenta profili di illegittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare con qualifica di elettricista, era stato destinatario nel 2016 di un giudizio di temporanea inidoneità alle mansioni della categoria di appartenenza. L’Amministrazione aveva quindi disposto una prima variazione di incarico, assegnandolo alla Segreteria Tecnica di un Gruppo.
Nel 2017 la commissione sanitaria lo aveva nuovamente dichiarato idoneo alle mansioni di specialità. Con la nota del 13 marzo 2018 il Comandante ha disposto la cessazione dall’incarico in Segreteria e l’assunzione, dal 19 marzo 2018, dell’incarico di Addetto al Nucleo Impianti Elettrici della Direzione Logistica. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e la nota integrativa resa sul riesame, lamentando difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sviamento, sul presupposto che il nuovo incarico non avesse contenuto specialistico equivalente a quello precedente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di tardività: il ricorso, pur inviato il 18 marzo 2018, risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 marzo 2018, dunque tempestivo. Nel merito, il Tribunale delimita l’oggetto del giudizio: il giudizio medico-legale del 2016 e la prima variazione di incarico sono coperti da giudicato, essendo stati confermati in appello con la sentenza del Cons. St., II, 14 marzo 2022. Oggetto di causa è quindi solo il provvedimento del 13 marzo 2018.

Il percorso argomentativo muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di incarichi militari, non esistono aspettative qualificabili come ius in officio e non è configurabile una posizione soggettiva tutelata alla sede di servizio. I provvedimenti di impiego hanno natura di ordini, caratterizzati dalla più ampia discrezionalità, con conseguente esclusione di un obbligo motivazionale sulle ragioni organizzative. A supporto il Collegio richiama TAR Sicilia, Catania, n. 103 del 2011, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2641 del 2000 e TAR Lazio n. 8069 del 2013.

Il Tribunale verifica poi il rispetto della Direttiva OD-15, richiamata dallo stesso ricorrente, che impone l’impiego del militare nelle mansioni del ruolo, categoria e specialità possedute e consente, per esigenze di servizio valutate dal Comandante, l’assegnazione a mansioni anche di livello inferiore previste nel profilo posseduto.

Nel caso concreto i principi risultano applicati correttamente. La prima variazione fu imposta dal divieto di impiego conseguente al giudizio sanitario. Al recepimento del giudizio di idoneità del 27 aprile 2017, il Comandante ha assegnato il ricorrente al Nucleo Impianti Elettrici, mansione congrua alla categoria e specialità dell’interessato, benché in Brigata lo stesso risultasse in sovrannumero. L’assegnazione è intervenuta tempestivamente e non presenta vizi manifesti. Non è ravvisabile alcuna posizione tutelabile alla riassegnazione al diverso Nucleo Supporto Logistico, dove il profilo era identico. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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