Revoca della gara e improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 196 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di gara disposta dall’amministrazione in autotutela determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità dell’appello e del ricorso di primo grado. Il giudice d’appello dichiara l’improcedibilità e, coerentemente con il venir meno dell’interesse, dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La caducazione degli atti di gara per effetto dell’autotutela travolge l’interesse alla decisione di entrambi i gradi del giudizio, non residuando alcuna utilità giuridicamente rilevante in capo all’appellante. La definizione in rito assorbe ogni ulteriore questione e giustifica, per l’andamento della controversia, la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Il Fatto
Una società impugnava davanti al TAR Sicilia gli atti della gara bandita da un Comune per l’assegnazione delle superfici pubblicitarie su suolo pubblico, ai sensi dell’art. 43 del regolamento comunale sulla pubblicità e dell’art. 53 del regolamento comunale per il canone unico. La società estendeva l’impugnativa agli atti regolamentari presupposti, deducendo il carattere escludente di varie clausole. Il Comune si costituiva in resistenza; intervenivano a sostegno della ricorrente alcune associazioni di categoria.
Con la sentenza impugnata il TAR dichiarava il ricorso parzialmente inammissibile per carenza di interesse e, per il resto, lo respingeva, condannando alle spese la ricorrente e le intervenienti. La società proponeva appello, articolando undici motivi. Nelle more, il Comune comunicava di avere disposto la revoca della procedura per cui è causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’appellante ha versato in atti la nota con cui il Comune ha comunicato di avere disposto la revoca della procedura di gara. Il dato è dirimente sul piano dell’interesse a ricorrere e a resistere: venuto meno l’atto oggetto del contendere per effetto dell’autotutela, cade l’utilità della decisione.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte estende coerentemente la medesima declaratoria al ricorso di primo grado, posto che la revoca elimina, per il futuro, qualsiasi utilità connessa all’annullamento degli atti di gara.
La caducazione dell’interesse travolge anche il giudizio di appello introdotto avverso la sentenza di rigetto: la pronuncia di secondo grado non può più produrre alcun effetto sul piano sostanziale. Ne segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in coerenza con l’esito del provvedimento di autotutela.
Il Collegio non esamina i motivi di appello, assorbiti dalla definizione in rito. Sulle spese, l’andamento complessivo della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti per entrambi i gradi del giudizio. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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