Autotutela non doverosa e inammissibilità del ricorso avverso il diniego (Cons. Stato n. 3498 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero rigetto di un’istanza di autotutela non costituisce esercizio di una nuova attività valutativa e non dà luogo a un provvedimento autonomamente impugnabile. L’atto meramente confermativo si distingue dall’atto di conferma in senso proprio per l’assenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. L’esercizio dei poteri di autotutela non è configurabile in termini di doverosità, neppure quando l’istanza si fondi sulla dedotta non veridicità di un’autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Il termine di impugnazione dell’atto presupposto decorre dalla conoscenza dello stesso, non potendo assumere rilevanza, per evitare un aggiramento dei termini decadenziali, la concreta scoperta del vizio in data successiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico indetto da un Comune per due posti di operatore esperto, classificandosi al terzo posto nella graduatoria relativa al profilo di autista compattatore. Dopo l’accesso agli atti, ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela degli atti della procedura, sostenendo che il vincitore avesse falsamente dichiarato di non aver riportato condanne penali.
Il Comune ha rigettato l’istanza, affermando che le procedure concorsuali e le successive verifiche erano state effettuate correttamente. Il ricorrente ha allora impugnato il diniego insieme alla determina di approvazione della graduatoria, ma il TAR Calabria ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando il provvedimento come atto meramente confermativo. Da qui l’appello, con cui si contesta la qualificazione del diniego, si invoca l’autotutela doverosa e si deduce la tempestività dell’impugnazione per essere il vizio emerso solo in epoca successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure per la loro connessione e rigetta l’appello, assorbendo le eccezioni preliminari delle controparti. Il punto di partenza è la distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma: il primo si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, il secondo è adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione degli interessi.
Dal tenore letterale del diniego emerge che le “successive verifiche” richiamate dall’amministrazione erano quelle compiute al termine del concorso, prima dell’assunzione, e non in risposta all’istanza di autotutela. Nessuna ulteriore istruttoria risulta posta in essere. Il provvedimento impugnato è quindi meramente confermativo e, come tale, non autonomamente impugnabile. La Corte richiama sul punto il consolidato orientamento amministrativo, citando Cons. Stato, V, n. 4635 del 2025 e Cons. Stato, IV, n. 8007 del 2025.
Quanto alla dedotta autotutela doverosa, il Collegio condivide la statuizione del TAR: nella fattispecie non viene in rilievo un’ipotesi di decadenza dall’acquisizione di benefici ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, bensì l’autotutela avente ad oggetto un provvedimento di approvazione di una graduatoria concorsuale e di nomina dei relativi vincitori. L’esercizio dei poteri di autotutela, secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, non può essere configurato in termini di doverosità.
Neppure può accogliersi la censura sulla tempestività dell’impugnazione dell’atto presupposto. Il ricorrente aveva lasciato spirare il termine di sessanta giorni dalla conoscenza della graduatoria e solo successivamente aveva sollecitato l’amministrazione in via di autotutela. La Corte esclude che la concreta conoscenza del supposto vizio in data successiva possa assumere rilevanza, perché difficilmente dimostrabile e idonea a consentire un sistematico aggiramento dei termini decadenziali. Al più, si osserva, potrebbe ipotizzarsi lo spostamento della decorrenza alla data di ostensione dei documenti a seguito dell’istanza di accesso.
L’appello è dunque respinto e il ricorso di primo grado confermato come inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle controparti.
Nota della Redazione
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