Giudicato sull’anomalia dell’offerta ed esclusione dell’obbligo di rinnovare la verifica (Cons. Stato n. 2681 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che ha annullato l’esclusione di un’offerta per anomalia, accertandone la sostenibilità economica, esplica effetto preclusivo rispetto alla successiva contestazione della medesima congruità in sede di impugnazione dell’aggiudicazione. La pronuncia caducatoria non impone alla stazione appaltante la riedizione del subprocedimento di verifica ove il giudicato abbia statuito in senso autoapplicativo, senza residuare margini di rinnovazione del potere. Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica e va condotto secondo parametri di ragionevole prevedibilità, con riferimento alle circostanze esistenti al momento della presentazione dell’offerta. Le sopravvenienze della fase esecutiva sono estranee al sindacato di legittimità sull’aggiudicazione e rilevano, semmai, sul piano dell’autotutela o della risoluzione del rapporto.
Il Fatto
Un ateneo indice una procedura aperta per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, da aggiudicare secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. All’esito della verifica di anomalia, la prima classificata viene esclusa; la seconda classificata, un raggruppamento temporaneo, subentra nell’aggiudicazione. La prima classificata impugna l’esclusione e il TAR, con sentenza n. 2917/2023, annulla sia l’esclusione sia l’aggiudicazione al raggruppamento. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3946/2024, respinge l’appello.
L’amministrazione aggiudica quindi alla prima classificata. La seconda classificata impugna la nuova aggiudicazione davanti al TAR, deducendo l’omessa rinnovazione della verifica di anomalia e prospettando l’insostenibilità dell’offerta della controinteressata. Il TAR respinge il ricorso; segue appello, nel quale l’appellante chiede anche l’acquisizione degli atti relativi alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il collegio assorbe le eccezioni preliminari, tra cui quella di ne bis in idem, stante l’infondatezza dell’appello. Quanto al primo motivo — dedotta omissione di pronuncia del TAR — la censura è smentita in fatto: la sentenza impugnata affronta espressamente l’assenza dell’obbligo di rinnovare il giudizio di congruità.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama la regola per cui l’illegittimità di un atto endoprocedimentale determina la regressione del procedimento, ma ne individua il temperamento nell’effetto conformativo del giudicato. Poiché la pronuncia caducatoria si fonda sull’accertamento della sostenibilità economica dell’offerta, non residuano margini per la riedizione del potere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3085 del 2021). Né risultano sopravvenienze diverse da quelle già scrutinate, poiché le vicende esecutive del contratto sono estranee alla fase di verifica dell’anomalia.
Il secondo motivo è respinto perché il giudicato sull’esclusione, avendo accertato la sostenibilità sotto il profilo contestato, esplica effetto preclusivo: il carattere globale e sintetico del giudizio di congruità esaurisce in modo unitario la valutazione. Il collegio richiama la giurisprudenza sulla natura tecnico-discrezionale della verifica di anomalia e sull’irrilevanza di un utile esiguo, nonché il rilievo dell’art. 8, comma 1 bis, legge n. 68/1999, che demanda al comitato tecnico la valutazione delle capacità lavorative. La statuizione precedente ha tono autoapplicativo e la sua legittimità è confermata dal rigetto della revocazione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2299 del 2025).
Il terzo motivo è disatteso in forza del principio tempus regit actum: la congruità si valuta con riferimento alle circostanze esistenti al momento della presentazione dell’offerta, restando irrilevanti le sopravvenienze, che al più giustificano autotutela o risoluzione (Cons. Stato, Sez. II, n. 2482 del 2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 9468 del 2024). La richiesta istruttoria è respinta perché attiene a una fase distinta e non incide sulla sfera giuridica dell’appellante. L’appello è respinto, con spese compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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