Esame di Stato, valutazioni tecnico-didattiche non sindacabili salvo manifesta illogicità (TAR Abruzzo n. 259 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dal Consiglio di classe e dalla Commissione d’esame sul grado di preparazione raggiunto dallo studente costituiscono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Le irregolarità nella tenuta del registro elettronico, in quanto mere verbalizzazioni del percorso formativo, non incidono sulla legittimità del giudizio valutativo finale. La disciplina emergenziale dettata per l’esame di Stato dell’anno scolastico 2019/2020, pur non derogando agli obblighi di tutela degli studenti svantaggiati, non impone al Consiglio di classe la predisposizione del PDP per i bisogni educativi speciali non riconducibili ai DSA o alla disabilità. La mancata adozione di strumenti di ausilio non è idonea, di per sé, ad inficiare la valutazione finale dell’esame.
Il Fatto
Il ricorrente ha frequentato il quinto anno del secondo ciclo di istruzione presso un Istituto scolastico e, nell’anno scolastico 2019/2020, è stato ammesso all’esame di Stato con un credito scolastico di 38/60 punti. Sostenuto il colloquio unico sostitutivo delle prove scritte, la Commissione d’esame gli ha attribuito 16/40, determinando un punteggio finale di 54/100, insufficiente al superamento dell’esame.
Il ricorrente ha impugnato i verbali della Commissione d’esame e gli atti presupposti, contestando il punteggio per il credito dell’ultimo anno, l’attribuzione del voto del colloquio e la mancata predisposizione di un piano didattico personalizzato nonostante la patologia certificata. Ha inoltre dedotto la mancata comunicazione alla famiglia del rendimento deficitario e la mancata verbalizzazione delle operazioni del colloquio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui la violazione delle regole sulla didattica, sui rapporti scuola-famiglia e sulle prove d’esame non determina l’automatica invalidità delle valutazioni. Queste ultime restano frutto di un apprezzamento tecnico-didattico non sindacabile se non sotto il profilo della manifesta illogicità, della contraddittorietà o del travisamento dei fatti, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 9456 del 2024.
Sul primo motivo, la relazione ispettiva aveva riscontrato irregolarità nella registrazione dei voti del secondo quadrimestre sul registro elettronico. Il Tribunale le ha qualificate come violazioni meramente formali, sulla scorta dell’orientamento per cui i vizi nella tenuta dei registri non incidono sulla legittimità del giudizio finale (TAR Puglia, Lecce, n. 1071 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 5613 del 2015). Il punteggio attribuito per i crediti è stato ritenuto coerente con i giudizi negativi degli anni precedenti e con il profitto inadeguato.
Quanto alla comunicazione con la famiglia, la documentazione ha dimostrato la piena consapevolezza dell’alunno maggiorenne e della madre del mancato raggiungimento degli obiettivi; l’Istituto aveva fissato incontri a distanza cui la famiglia non ha mai partecipato.
Sul PDP, il Collegio ha chiarito che la direttiva ministeriale del 2012 non ne impone la predisposizione per tutti i BES, essendo l’obbligo previsto solo per i DSA e le disabilità (TAR Sicilia, Catania, n. 3941 del 2024). Il certificato medico non riconduceva il disturbo ai DSA né alla disabilità. Il Consiglio di classe ha comunque adottato strategie di aiuto, selezione dei contenuti e tempi più lunghi per le verifiche. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 62/2017, non derogato, il giudizio della Commissione verte sui livelli di apprendimento conseguiti.
Il secondo motivo è infondato: la Commissione ha predisposto una griglia di valutazione con criteri oggettivi e ha trascritto nella scheda i contenuti del colloquio, elementi idonei a ricostruire il percorso logico del voto. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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