Autotutela del piano operativo e obbligo di contraddittorio con il proprietario inciso (TAR Toscana n. 1470 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di uno strumento urbanistico che apporta una modifica puntuale, con effetti pregiudizievoli su un destinatario individuato, esige il contraddittorio procedimentale con l’interessato. L’art. 13 della legge n. 241/1990, nel sottrarre gli atti di pianificazione alle norme generali sulla partecipazione, rinvia alle discipline speciali e non consente all’amministrazione di sottrarsi al confronto quando scelga di procedere per via di autotutela. La comunicazione di avvio del procedimento è presidio di legittimità dell’azione amministrativa, non superabile ex art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali sull’esito non vincolato. Il vizio partecipativo determina l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi nella parte relativa alla previsione incisa.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria dal 2009 di un’area nel Comune di Buonconvento inserita in un piano di lottizzazione convenzionato del 2010, aveva proposto ricorso per l’inadempimento del Comune e, in subordine, per l’illegittimità del silenzio opposto alle sue richieste. Il lotto, rimasto inedificato, era stato poi interessato da una lunga interlocuzione tra le parti, culminata nel piano operativo approvato con deliberazione consiliare n. 6/2022, che ne confermava la destinazione edificatoria.

Su quella base la società aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso del 2014. Con successiva deliberazione n. 51 dell’11 novembre 2022 il Comune annullava in autotutela il piano, riapprovandolo previo stralcio della previsione edificatoria relativa all’area della ricorrente, divenuta agricola per effetto del parere negativo della conferenza paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento impugnato alla stregua dell’esercizio dei poteri generali di autotutela, espressamente invocati nella delibera, anziché degli istituti propri della pianificazione urbanistica. Da qui la necessità di verificare il rispetto delle regole procedimentali, con particolare riguardo alla partecipazione dell’interessata.

Il richiamo all’art. 13 della legge n. 241/1990 non è decisivo. La norma esclude dall’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione gli atti di pianificazione, ma rinvia alle discipline speciali che ne regolano la formazione e ammette modelli partecipativi tipicizzati, come le osservazioni previste dalla legislazione urbanistica toscana. Specularmente, il mancato impiego di tali modelli non può offrire all’amministrazione l’occasione di sottrarsi al contraddittorio procedimentale.

La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 13 non si applica alle varianti localizzative che costituiscono provvedimenti puntuali (Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1118). Nella specie lo stralcio della scheda-norma “C1*4 – Bibbiano 2” incide su un unico destinatario individuato: la partecipazione diventa presidio ineludibile di legittimità. Il Comune avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento, o seguire la via fisiologica della variante semplificata ex art. 31 l.r. n. 65/2014, con obbligo di motivazione sulle osservazioni.

Il vizio non è sanato ex art. 21-octies, poiché si tratta di attività a esito non vincolato, implicante valutazioni tecnico-discrezionali sulla compatibilità paesaggistica. Irrilevante è la richiesta di annullamento della pubblicazione formulata da un funzionario: per il principio del contrarius actus avrebbe dovuto provenire dal Consiglio comunale. La pubblicazione, inoltre, rileva ai fini dell’efficacia e non del perfezionamento del piano.

Il difetto di contraddittorio si riflette sulla motivazione, che non considera la posizione della società né verifica alternative allo stralcio totale, secondo il modello del dissenso “costruttivo” (TAR Toscana, sez. I, 2 luglio 2024, n. 807). Il ricorso è accolto, con assorbimento dei residui motivi e annullamento della delibera nella parte relativa allo stralcio, con ripristino della scheda-norma in attesa della nuova verifica di conformità in contraddittorio. È invece inammissibile la domanda di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi obiettiva incertezza, e resta assorbita quella risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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