Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso straordinario docenti (TAR Toscana n. 1472 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.. Venuto meno l’interesse alla pronuncia, il giudice non è chiamato ad esaminare il merito degli atti impugnati e si limita a prendere atto della cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse ad agire. La declaratoria di improcedibilità non presuppone alcun accertamento sulla fondatezza delle censure. Le spese seguono la soccombenza virtuale e possono essere compensate in presenza di ragioni giustificative, anche su richiesta della difesa erariale.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente, indetta ai sensi del decreto legge n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019, per la classe di concorso A022.
Nella scheda di valutazione della prova scritta la commissione aveva omesso di valutare le risposte ai quesiti n. 2 e n. 4 per la presenza di elementi identificativi. Il candidato non compariva nell’elenco dei superamenti e impugnava gli atti dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto alla valutazione degli elaborati. Le istanze cautelari venivano respinte in sede monocratica e collegiale. In data 19.11.2024 il ricorrente depositava memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente, con atto depositato il 19.11.2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La dichiarazione proveniente dalla parte che ha proposto il ricorso assume valore dirimente ai fini della improcedibilità.
Il giudice amministrativo applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che prevedono la declaratoria di improcedibilità in caso di sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia non investe il merito delle censure proposte avverso la scheda di valutazione e la graduatoria, che restano assorbite.
Il percorso argomentativo è lineare: accertata la cessazione dell’interesse, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna valutazione viene espressa sulla legittimità degli atti impugnati né sulla questione degli elementi identificativi che avevano condotto all’omessa valutazione degli elaborati.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, anche in considerazione della richiesta formulata in udienza dall’Avvocatura dello Stato. La decisione si chiude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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