Porto d’armi: consumo di stupefacenti e atto vincolato di diniego (TAR Toscana n. 1469 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del porto di fucile per uso caccia, l’accertata assunzione di sostanze stupefacenti, anche solo occasionale, integra causa di non idoneità psicofisica ai sensi del D.M. Sanità 28 aprile 1998. Una volta che il medico legale abbia accertato l’assenza dei requisiti soggettivi richiesti, il diniego dell’autorità di pubblica sicurezza assume carattere di atto vincolato, con conseguente superamento della valutazione discrezionale. Sono irrilevanti, a rimuovere l’ostatività, l’unicità e la risalenza nel tempo degli episodi di abuso, così come l’attuale esito negativo degli esami. La riabilitazione ex art. 178 cod. pen. non è causa di estinzione del reato, ma solo della pena, e non impedisce all’Amministrazione di valutare negativamente i fatti accertati con la condanna. Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non è configurabile quando gli elementi ostativi risultino già conosciuti dall’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Lucca ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendo altresì l’annullamento della nota con cui l’Azienda USL Toscana nord ovest — U.O.C. Medicina Legale Lucca aveva comunicato l’esito della visita medica collegiale, esprimendo giudizio di non idoneità.
Il diniego si fondava su due condanne per guida in stato di ebbrezza e su una sanzione amministrativa emessa dalla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, l’illegittimità della valutazione basata su episodi isolati e remoti, l’omessa considerazione dell’ordinanza di riabilitazione ex artt. 178 e 179 cod. pen. del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 per assenza di contraddittorio. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo anzitutto il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione. La Questura aveva svolto accertamenti presso la banca dati interforze e il casellario giudiziale, nonché la verifica psicofisica mediante medicina legale, proprio al fine di formulare il giudizio di affidabilità rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui costituisce causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool o psicofarmaci (Cons. Stato, Sez. III, n. 5192 del 2018). Ha inoltre valorizzato la propria precedente pronuncia (TAR Toscana, Sez. IV, n. 942 del 2023), secondo cui l’accertamento dell’assunzione anche episodica comporta l’emissione del provvedimento di inidoneità e rende vincolato l’agire dell’autorità di P.S.
La rigidità dell’art. 1 del D.M. 28 aprile 1998 non presenta profili di illogicità, in ragione del primario interesse pubblico alla sicurezza della collettività e dell’affidabilità del soggetto autorizzato all’uso delle armi (TAR Palermo n. 1474 del 2024). Ne deriva che, in presenza di accertato consumo, il diniego è atto vincolato per insussistenza dei requisiti psicofisici (Cons. Stato, Sez. III, n. 2305 del 2016). Sono irrilevanti la risalenza nel tempo degli episodi e l’esito negativo degli esami attuali (Cons. Stato n. 1130 del 2023); nel caso concreto gli episodi accertati erano tre, circostanza che escludeva l’evento isolato.
Il Collegio ha poi distinto la propria precedente sentenza n. 1079 del 2024, resa su fattispecie peculiare caratterizzata da un unico precedente di modesta entità, risalente e anteriore alla maggiore età, dalla comunicazione del preavviso di rigetto prima della visita medica e dall’assenza di riferimento al D.M. del 1998. Quanto alla riabilitazione, il Tribunale ha richiamato l’indirizzo per cui essa è causa di estinzione della pena, non del reato, e non impedisce all’Amministrazione di valutare i fatti accertati (TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 2959 del 2023). Infine, ha escluso il vizio di contraddittorio endoprocedimentale: gli elementi ostativi erano già conosciuti dal ricorrente, per effetto del precedente procedimento e della richiesta di visita medico collegiale nella quale erano stati indicati i motivi ostativi. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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