Autotutela e principio del risultato nel bilanciamento dell’interesse pubblico (Cons. Stato n. 6495 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del risultato, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e va considerato dalla stazione appaltante anche nel bilanciamento che precede l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione. La motivazione dell’autotutela non può risolversi nel mero richiamo al ripristino della legalità quando il vizio non è autoevidente e la stessa amministrazione ha medio tempore affidato il servizio alla società asseritamente priva del requisito. L’offerta che preveda il solo trattamento o recupero dei rifiuti non può essere esclusa per il solo dato formale della dichiarazione di disponibilità, dovendo la stazione appaltante verificare se essa sia comunque idonea a conseguire il risultato dello smaltimento. Il principio del risultato opera quale parametro di ragionevolezza e coerenza delle scelte amministrative, senza ampliare il sindacato di legittimità e senza porsi in chiave antagonistica rispetto al principio di legalità.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica indice una procedura aperta, ex artt. 71 e 108 d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di fanghi disidratati palabili provenienti da un impianto di depurazione. L’aggiudicazione viene disposta in favore della prima classificata. A seguito di un procedimento avviato in autotutela, la stazione appaltante annulla l’aggiudicazione ed esclude le prime due classificate per la mancata dichiarazione di disponibilità degli impianti di smaltimento in discarica, aggiudicando al terzo classificato; nelle more, il medesimo servizio era stato affidato in via provvisoria alla stessa prima classificata.

La società aggiudicataria impugna l’annullamento e, con motivi aggiunti, il verbale di consegna in via d’urgenza al terzo classificato. Il TAR Abruzzo respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. Propone appello la società, chiedendo l’annullamento dell’autotutela, la conferma dell’aggiudicazione originaria e il subentro nel contratto nel frattempo stipulato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, relativo al difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Il provvedimento di autotutela si limita a richiamare l’esigenza del mero ripristino della legalità, ravvisando prevalenti ragioni di interesse pubblico senza ulteriori specificazioni. La tesi della stazione appaltante, secondo cui si tratterebbe di vizio grave e autoevidente con attenuazione dell’onere motivazionale, non regge: è stata necessaria un’articolata attività interpretativa per giungere all’illegittimità dell’aggiudicazione, e la stessa amministrazione ha affidato in via diretta e provvisoria il servizio alla società asseritamente priva del requisito. Ne deriva una contraddizione che inficia la motivazione.

Il secondo motivo è parimenti fondato. Il disciplinare richiedeva la dichiarazione di disponibilità di almeno due impianti autorizzati ad accettare i rifiuti per il quantitativo oggetto di gara. La stazione appaltante ha inteso tale disponibilità come riferita esclusivamente agli impianti di smaltimento in discarica, ritenendo la regola dello smaltimento prevalente sul trattamento o recupero. La società aveva indicato due impianti per trattamento e recupero, senza espressa dichiarazione relativa allo smaltimento, ma ha argomentato che lo smaltimento sarebbe stato comunque garantito, trattandosi di attività posta a carico dei medesimi impianti.

Il Collegio ritiene che la stazione appaltante, nell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, avrebbe dovuto considerare anche il principio del risultato. L’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 lo qualifica come criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto. Il principio, già immanente al sistema dell’amministrazione di risultato e ricondotto al buon andamento, è stato riconosciuto dalla Corte cost. n. 132 del 2024 e dalla Corte cost. n. 77 del 2025 quale attuazione dell’art. 97 Cost. Esso va inteso come recupero dello spazio di discrezionalità amministrativa e come criterio interpretativo per risolvere il contrasto tra il dato formale del rispetto del bando e il dato sostanziale dell’idoneità delle partecipazioni, senza mai porsi in chiave antagonistica rispetto alla legalità.

Se il risultato perseguito è lo smaltimento dei rifiuti, l’offerta che preveda il solo trattamento o recupero non può per ciò solo essere esclusa. La stazione appaltante deve verificare se tale offerta sia comunque idonea a conseguire quel risultato, potendo l’opzione del trattamento risultare persino migliorativa sotto il profilo ambientale rispetto al mero smaltimento in discarica.

Il terzo motivo, relativo al verbale di consegna in via d’urgenza, è inammissibile per difetto di interesse, non assumendo il provvedimento portata lesiva. Il quarto motivo resta assorbito. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, è annullato il provvedimento di autotutela, con rinvio all’amministrazione per i conseguenti provvedimenti alla luce dell’effetto conformativo. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *