AGEA non può disapplicare gli atti del Comune concedente (Cons. Stato n. 3234 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Organismo pagatore nazionale non dispone del potere di disapplicare i provvedimenti amministrativi adottati da altre amministrazioni, non rinvenendosi alcun fondamento normativo in tal senso né nell’ordinamento unionale né in quello nazionale. Il Reg. CE n. 907/2014, nel responsabilizzare l’Organismo pagatore sulla legittimità e regolarità della spesa, non deroga al principio di legalità, da cui discendono i principi di nominatività e tipicità dei poteri amministrativi. La sopravvenienza di una informativa antimafia interdittiva non produce la risoluzione automatica ed erga omnes dei contratti di concessione, richiedendo l’adozione, da parte dell’ente concedente, di un atto di accertamento portato nella sfera di conoscenza della controparte e dell’ente pagatore. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di decadenza dai contributi PAC fondato sul presupposto della sopravvenuta inidoneità del titolo di conduzione, ove tale presupposto non sussista al momento dell’adozione.
Il Fatto
Il Comune di Lucoli aggiudicava in concessione a un’associazione temporanea di imprese due lotti di pascoli demaniali, con contratti decorrenti dal 15 maggio 2021. L’associazione assegnava in uso esclusivo a una società agricola aderente una particella catastale per la stagione pascoliva. La società presentava domanda unica di pagamento per la campagna PAC 2021 e otteneva l’erogazione dei contributi.
Nel marzo 2022 il Comune prendeva atto della risoluzione di diritto delle concessioni per effetto di una informativa antimafia interdittiva riguardante la mandataria dell’associazione. Dopo la sostituzione della mandataria, il Comune revocava quella determinazione, dando atto della vigenza dei contratti originari. AGEA, ritenendo inapplicabile la norma invocata dal Comune e carente l’interesse pubblico alla continuità del rapporto, adottava un provvedimento di decadenza e intimava la restituzione dei contributi, previa disapplicazione della determina comunale. Il TAR Abruzzo accoglieva il ricorso; AGEA ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi d’appello, ritenendoli complementari e infondati. La prima questione riguarda la qualificazione dell’atto impugnato: secondo AGEA si sarebbe trattato di autonoma valutazione dei presupposti, non di disapplicazione. Il Consiglio di Stato rileva invece che il provvedimento ha effettivamente considerato tamquam non esset la determina comunale di revoca, sul presupposto della sua illegittimità.
La Sezione ribadisce l’orientamento secondo cui il Reg. CE n. 907/2014 non giustifica un potere di disapplicazione da parte di AGEA degli atti di altre amministrazioni. Diversamente ragionando sarebbero minate le esigenze di certezza e stabilità dei provvedimenti amministrativi e aggirate le regole dell’autotutela, posto che nemmeno l’amministrazione che li ha adottati può disapplicarli. L’Organismo pagatore deve attivare i rimedi ordinari: stimolare l’autotutela, impugnare gli atti ove legittimato, segnalare le irregolarità agli organi di controllo. Il principio di legalità impone la tipicità dei poteri.
La seconda questione riguarda gli effetti dell’informativa antimafia. La Sezione conferma che la risoluzione ope legis non è diretta e automatica con efficacia erga omnes, ma richiede un atto di accertamento dell’ente concedente, portato a conoscenza della controparte e dell’Organismo pagatore. Nel caso concreto la determina comunale di revoca aveva assicurato la continuità degli effetti dei contratti; solo con una successiva determinazione del luglio 2025 il Comune ha preso atto della intervenuta risoluzione.
All’atto di adozione della decadenza, dunque, il titolo di godimento della società agricola doveva considerarsi idoneo a tutti gli effetti. L’atto risulta fondato su presupposti di diritto insussistenti in quel momento. Quanto alla determinazione comunale del 2025, essa non è idonea a sanare retroattivamente l’assenza di un presupposto dell’atto impugnato, ragione per cui AGEA dovrà semmai rideterminarsi. L’appello è respinto, con motivazione integrata, e le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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