Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Toscana n. 1289 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.. La carenza di interesse, sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso, priva la domanda di qualsiasi utilità giuridica e impedisce l’esame nel merito. Le spese di lite possono essere compensate quando le amministrazioni intimate aderiscano alla dichiarazione di rinuncia e si limitino a difese di mero stile. Il principio vale anche quando oggetto del giudizio sia l’impugnazione di un atto pianificatorio regionale di ampia portata.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Toscana la delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27.03.2015, con cui è stato approvato l’atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, unitamente agli atti presupposti e connessi richiamati in epigrafe. Con lo stesso ricorso la società ha chiesto la condanna della Regione e del Ministero al risarcimento del danno, diretto e indiretto, derivante dall’adozione dei provvedimenti impugnati.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell’ambiente e il Comune di Carrara. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese. La Regione e il Comune hanno sottoscritto l’atto per adesione. Le amministrazioni statali hanno spiegato difese di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che la ricorrente ha espressamente dichiarato, con atto depositato nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione è stata sottoscritta per adesione dai difensori della Regione Toscana e del Comune di Carrara.
La questione giuridica attiene agli effetti processuali della rinuncia all’interesse. Il Tribunale applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la pronuncia di improcedibilità e la definizione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di interesse.
Il percorso argomentativo è lineare: una volta accertato che la parte non ha più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito della domanda e deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità. Il collegio afferma che, quanto sopra premesso, non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul regime delle spese, il Tribunale ritiene di disporre la compensazione. La decisione si fonda su due elementi: l’adesione della Regione Toscana e del Comune di Carrara alla dichiarazione della ricorrente e le difese di mero stile spiegate dalle amministrazioni statali. Tali circostanze giustificano la deroga alla regola della soccombenza.
La pronuncia definisce così il giudizio senza scrutinio nel merito degli atti pianificatori impugnati, con declaratoria di improcedibilità e integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.