Canone idroelettrico e giurisdizione del T.S.A.P. sulle delibere regionali (TAR Emilia-Romagna n. 230 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’impugnazione della delibera regionale che determina la misura del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche rientrano nella materia di acque pubbliche e appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775/1933. Il canone costituisce elemento essenziale della concessione di grande derivazione idroelettrica, connesso al regime delle acque e agli interessi pubblici alla loro gestione. La giurisdizione del giudice specializzato resta distinta da quella generale ed esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, che opera solo per l’idoneità degli atti a incidere sul rapporto concessorio. Dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a., la causa può essere riassunta davanti al T.S.A.P. con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda, secondo l’art. 11 cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in Emilia-Romagna, ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale che esplicita con formula matematica la modalità di calcolo della componente variabile del canone, insieme alle note con cui l’agenzia regionale ha chiesto i dati di produzione elettrica ai fini del ricalcolo della quota fissa. Il ricorso investiva numerosi profili: l’applicazione della nuova disciplina alle concessioni già in essere, il riparto di competenze tra Stato e Regione, la carenza del presupposto della grande derivazione, il legittimo affidamento, la competenza del Consiglio regionale anziché della Giunta e l’obbligo di cessione di energia monetizzabile.
La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del T.S.A.P., richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione su causa analoga e una precedente decisione dello stesso Tribunale. La ricorrente, pur ribadendo la fondatezza della pretesa, ha preso atto del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di rito, ritenendola fondata. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 18643 del 2024, il Tribunale afferma che le controversie sull’illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia a carico di una concessione di grande derivazione idroelettrica rientrano nella materia di acque pubbliche ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775/1933.
Il percorso argomentativo muove dal presupposto sostanziale secondo cui il canone è elemento essenziale della concessione di grande derivazione idroelettrica, della quale è evidente l’afferenza al regime delle acque e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione. Su questa base la giurisprudenza, già con Cass. Sez. Un. n. 18827 del 2019, ha ricondotto alla giurisdizione del giudice specializzato i giudizi di impugnazione dei provvedimenti regionali di determinazione del canone, adottati ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 79/1999.
Il Tribunale precisa il rapporto con la giurisdizione del giudice amministrativo. Quest’ultima, generale ed esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. b), cod. proc. amm., resta fatta salva, ma opera in ragione dell’idoneità dei provvedimenti dell’amministrazione concedente a incidere sul rapporto originato dalla concessione, come chiarito da Cons. Stato Sez. VII n. 5336 del 2022. Nella specie, l’atto incide direttamente sulla misura del canone e attiene al regime delle acque.
Il Collegio rileva che anche lo stesso Tribunale aveva di recente dichiarato analogo difetto di giurisdizione, richiamando la suesposta giurisprudenza (TAR Emilia-Romagna n. 114 del 2024), e che non sussistono ragioni per discostarsi dal pacifico orientamento. Viene pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. in favore del T.S.A.P., davanti al quale la causa potrà essere riassunta. Sulla traslatio iudicii il Collegio richiama l’art. 11 cod. proc. amm., che salvaguarda gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione. Le spese sono compensate in ragione del descritto mutamento dell’orientamento sulla giurisdizione.
Nota della Redazione
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