Autotutela e istanze di riesame non generano obbligo di provvedere (TAR Toscana n. 1507 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Presupposto per la tutela avverso il silenzio della P.A. è la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, cui questa non abbia fatto fronte oltre il termine applicabile. Le istanze di riesame e di autotutela non fanno scaturire alcun obbligo di provvedere: la proposizione di un’istanza di annullamento d’ufficio configura una mera sollecitazione, priva di valore giuridicamente cogente, in ragione della natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere. Ove l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento che arresta il procedimento ed esprime un diniego rispetto alla pretesa del privato, tale atto deve essere impugnato mediante domanda di annullamento. In difetto dell’obbligo di provvedere, manca l’inerzia e la domanda ex art. 117 c.p.a. non può trovare accoglimento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale, chiedeva alla Prefettura il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato per sei cittadini extracomunitari. Rilasciati i nulla osta, l’Amministrazione assegnava un termine per integrare l’istanza con l’asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022. La documentazione veniva trasmessa, ma non risultava acquisita dal portale, cosicché i nulla osta erano revocati.

A seguito di solleciti, la Prefettura riconosceva la completezza documentale e riattivava le domande, precisando però che i nulla osta sarebbero stati emessi solo all’attribuzione delle quote disponibili, gestita automaticamente dal sistema informatico. La datrice di lavoro proponeva allora ricorso ex art. 117 c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione sul rilascio e sul riesame delle revoche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso perché infondato. Muove dal presupposto dell’azione avverso il silenzio: la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo al potere pubblico, rimasto inadempiuto nonostante il decorso del termine.

Sul rilascio dei nulla osta, la Prefettura non ha serbato alcun silenzio. Con le note del 19 febbraio e 7 marzo 2025 ha precisato in modo inequivocabile che i provvedimenti non sarebbero stati emessi fino alla disponibilità delle quote. Quell’affermazione integrava un diniego, o comunque un arresto procedimentale impeditivo dell’immediato rilascio del provvedimento richiesto. Un atto siffatto andava impugnato con domanda di annullamento, ciò che la ricorrente non ha fatto.

Sull’istanza di riesame, il Tribunale richiama il principio per cui le richieste di autotutela non fanno sorgere un obbligo di provvedere. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 5088 del 2025: rispetto all’esercizio del potere di autotutela il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni, prive di valore cogente. Il principio trova conferma testuale nell’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, che configura l’annullamento in termini di mera possibilità, ed è coerente con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e con la regola dell’inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati.

Difetta dunque l’obbligo di provvedere e, con esso, l’inerzia: la domanda non può trovare accoglimento. Il Collegio aggiunge che l’Amministrazione ha comunque modificato la propria disposizione di revoca, istruendo positivamente le istanze e collocandole in attesa di quota. Anche sotto questo profilo non si ravvisa inerzia, ma solo un arresto procedimentale non impugnato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in considerazione della vicenda nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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