Silenzio della Questura scriminato dalle esigenze istruttorie del Comitato Minori (TAR Toscana n. 1506 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato per i minori stranieri, richiesto dalla Questura ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 in vista della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro, costituisce parere obbligatorio soggetto alla disciplina dell’art. 16 della legge n. 241/1990. Quando l’organo consultivo rappresenta esigenze istruttorie, il termine per la conclusione del procedimento non decorre finché l’istante non vi abbia fatto fronte. In tale ipotesi non è configurabile alcun silenzio inadempimento dell’amministrazione procedente, che legittimamente attende l’apporto istruttorio richiesto. Le domande di accertamento dell’illegittimità del silenzio e di condanna alla conclusione del procedimento, proposte ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., vanno pertanto respinte.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per minore età rilasciato in qualità di minore non accompagnato, presenta nel 2022 istanza di conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998. La Questura competente per territorio rileva l’assenza del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri e comunica i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Dopo il trasferimento della residenza, la pratica passa alla Questura di Prato, che conferma la carenza del parere e subordina la fissazione dell’appuntamento per fotosegnalamento all’acquisizione dello stesso. Il Comitato, sollecitato, reitera la richiesta di integrazione documentale relativa ai percorsi di integrazione svolti durante la minore età e a una relazione sociale sul periodo di accoglienza. Il ricorrente, non avendo prodotto tale documentazione, propone ricorso per silenzio inadempimento e chiede la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella qualificazione del parere del Comitato e nella sua incidenza sul termine di conclusione del procedimento. Richiamato l’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, il Tribunale osserva che per i minori non accompagnati non affidati né sottoposti a tutela la legge richiede l’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, con parere obbligatorio del Comitato per coloro che siano stati affidati o sottoposti a tutela.

Il Giudice ritiene applicabile la disciplina procedimentale dell’art. 16 della legge n. 241/1990 e ne richiama i commi 1, 2 e 4: il parere obbligatorio va reso entro venti giorni; in mancanza, l’amministrazione procede indipendentemente; in caso di rappresentate esigenze istruttorie, i termini sono interrotti una sola volta e il parere va reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi.

Applicando tale schema, il Tribunale rileva che il Comitato ha reiteratamente evidenziato esigenze istruttorie, alle quali il ricorrente non ha fatto fronte. Non risulta infatti prodotta la documentazione attestante la frequenza almeno biennale di un percorso di integrazione, né in sede amministrativa né in giudizio, benché la cooperativa gestora avesse manifestato disponibilità a fornire materiale d’archivio.

Da ciò deriva che il termine “a chiusura” di quindici giorni previsto dal comma 4 non può decorrere, con la conseguenza che la Questura di Prato non può provvedere e che, allo stato, non sussiste alcuna inerzia a essa imputabile. Le domande proposte ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. sono pertanto respinte, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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