Recupero aiuti comunitari agricoli e prescrizione decennale dell’indebito (TAR Sicilia n. 2915 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’organismo pagatore al recupero degli aiuti agricoli indebitamente percepiti si qualifica come azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. e soggiage alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ., non al termine sanzionatorio dell’art. 28 della legge n. 689/1981. Il termine quadriennale del Regolamento CE n. 2988/95 consente agli Stati membri di applicare un termine più lungo desunto dal diritto comune, purché prevedibile e proporzionato. Il dies a quo decorre dalla scoperta effettiva del fatto, ossia dal momento in cui l’Amministrazione è posta in condizione di esercitare il potere di recupero. L’accertamento dell’indebita percezione integra una decadenza accertativa, potere vincolato estraneo all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’archiviazione penale per prescrizione non travolge gli accertamenti amministrativi, che possono fondarsi sulle risultanze delle indagini.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di impresa agricola, aveva ottenuto contributi comunitari per il settore Domanda Unica nel periodo indicato negli atti, per un importo complessivo di euro 157.534,39. A seguito di indagini penali era emerso che le particelle catastali dichiarate risultavano condotte in affitto, nel medesimo arco temporale, da soggetti diversi, e che numerosi proprietari avevano disconosciuto qualsiasi cessione del godimento dei terreni.
AGEA aveva dapprima sospeso le erogazioni nel 2013, poi, richiamata la documentazione del procedimento penale archiviato per intervenuta prescrizione, aveva accertato il credito e intimato la restituzione di euro 191.404,14 tra sorte e interessi. Proposta impugnazione davanti al TAR Sicilia, la ricorrente deduceva prescrizione del diritto alla ripetizione, violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette il Ministero delle Politiche Agricole, non essendo impugnati atti ministeriali, e respinge l’eccezione di nullità della notifica, risultando depositato l’avviso di ricevimento e costituitasi l’Agenzia. Passa quindi al nucleo del ricorso, incentrato sulla prescrizione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il diritto di AGEA al recupero delle indebite erogazioni si soggioga al termine ordinario decennale dell’actio indebiti (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 95 del 2024). In materia di aiuti comunitari opera il termine quadriennale del Regolamento n. 2988/95/CEE, ma ciascuno Stato può applicare un termine più lungo desunto da disposizioni di diritto comune anteriori, purché prevedibili e proporzionate: per l’ordinamento italiano vale l’art. 2946 cod. civ., restando estraneo l’art. 28 della legge n. 689/1981, che disciplina le sole sanzioni amministrative (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 2076 del 2023).
Quanto al dies a quo, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione decorre da quando il fatto è stato effettivamente scoperto. L’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001 attribuisce rilievo alle attività degli organismi di accertamento e controllo quali fonti privilegiate di conoscenza: nella specie il termine decorre dalla comunicazione ad AGEA del verbale dei Carabinieri del luglio 2013, cosicché al 27.09.2019 non era decorso.
Il Collegio esclude poi l’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990: il provvedimento di recupero è conseguenza del comportamento della beneficiaria e integra una decadenza accertativa, potere pubblicistico vincolato, privo di norma generale disciplinante presupposti ed effetti, distinto dall’autotutela.
Nel merito il TAR ritiene legittimo l’uso delle risultanze penali, richiamate e autonomamente valutate dall’Agenzia: l’archiviazione per prescrizione non elimina il fatto storico né il potere amministrativo di valutarlo. L’onere della prova sul titolo di conduzione grava su chi rivendica il contributo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 97 del 2024) e la ricorrente non ha offerto alcun principio di prova. Le censure su motivazione e partecipazione sono infondate, non risultando introdotti elementi idonei a orientare diversamente la determinazione. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria