Ottemperanza, termine dimezzato e irricevibilità del ricorso depositato fuori termine (TAR Puglia n. 1323 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso introduttivo è dimezzato rispetto a quello ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., con la conseguenza che il ricorso notificato e depositato oltre quindici giorni dalla notifica è irricevibile per tardività. Il Collegio deve scrutinare in via preliminare le questioni di rito, anche rilevate d’ufficio, prima delle questioni di merito, in applicazione del principio espresso dall’art. 276, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse al ricorso, resa dalla difesa a seguito del rilievo d’ufficio, non impedisce l’esame della questione pregiudiziale di ricevibilità. La declaratoria di irricevibilità non consente l’esame del merito e non comporta condanna alle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 1173/2023, pubblicata il 23.10.2023 e passata in giudicato il 15.01.2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione era stata condannata, tra l’altro, al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge. Domandavano in ottemperanza anche il rimborso del contributo unificato del giudizio di cognizione.
Il ricorso era notificato il 17 aprile 2025 e depositato il 14 maggio 2025. L’Agenzia intimata non si costituiva. All’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025 il Presidente della Sezione rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di irricevibilità per tardività del deposito rispetto al termine dimezzato. Il difensore dei ricorrenti dichiarava allora la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con riserva di riproporlo nelle forme di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che le domande di parte vanno esaminate secondo l’ordine delle questioni: prima quelle pregiudiziali di rito, di ammissibilità e ricevibilità, poi quelle di merito. Il principio è ricavato dall’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e trova applicazione nel processo amministrativo per effetto del rinvio operato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non può dunque spostare l’ordine logico dell’esame.
Passando al profilo di rito, il Tribunale richiama l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., a tenore del quale nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo l’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Tra i giudizi del comma 2, alla lettera d), rientra l’ottemperanza. Ne deriva che il termine per il deposito del ricorso introduttivo, disciplinato dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., è ridotto a quindici giorni dalla notifica.
Il riscontro fattuale è decisivo: il ricorso è stato notificato all’Agenzia il 17 aprile 2025 e depositato il 14 maggio 2025, quindi ben oltre il termine dimidiato. Il Collegio ne trae la declaratoria di irricevibilità per tardivo deposito, richiamando sul punto T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, n. 1350 del 2023 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 6847 del 2021.
La decisione non si pronuncia sul merito dell’ottemperanza e nulla dispone sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione intimata. Il ricorso è dichiarato irricevibile e la sentenza è ordinata eseguibile dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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