Autotutela e rinnovazione dell’ordine di demolizione (TAR Lombardia n. 3058 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per intrinseca incoerenza, il provvedimento amministrativo che annulla in autotutela parti del precedente ordine di demolizione e contestualmente lo rinnova con efficacia ex nunc, emendandone i vizi: la commistione tra convalida, che sana l’atto invalido con efficacia retroattiva e funzione conservativa, e rinnovazione, che sostituisce l’atto con altro nuovo e autonomo, dà vita a una fattispecie non riconducibile ad alcuno dei due paradigmi tipici. L’amministrazione che intenda sostituire l’atto mediante un nuovo esercizio del potere deve rinnovare il procedimento, assicurando il contraddittorio procedimentale, tanto più quando la vicenda contenziosa abbia fatto emergere questioni di merito rilevanti. Il ricorso avverso il primo provvedimento diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’atto sia stato rimosso dall’amministrazione stessa.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli aveva intimato la demolizione di una pergotenda bioclimatica collocata su un’area pertinenziale, in quanto realizzata senza titolo abilitativo. L’amministrazione aveva ritenuto l’opera assentibile solo a determinate condizioni di conformità al Regolamento Edilizio e alle norme tecniche del P.G.T. in materia di distanze.

Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una seconda ordinanza con cui, preso atto di possibili vizi della prima, ne ha annullato in autotutela alcune parti e ha rinnovato il dispositivo demolitorio con efficacia ex nunc. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, denunciando l’assenza di una norma attributiva del potere di annullamento con contestuale riemissione e, nel merito, la qualificabilità del manufatto come opera di edilizia libera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rilevato che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: la nuova ordinanza ha rimosso dall’ordinamento il precedente provvedimento, esaurendo l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto superato.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ricostruito la struttura del provvedimento, individuandovi due componenti correlate: da un lato l’annullamento d’ufficio delle parti ritenute viziate, dall’altro la riadozione del dispositivo ordinatorio con effetti ex nunc, dichiaratamente fondata sul principio di conservazione degli atti.

Il Collegio ha qualificato l’atto come combinazione atipica e priva di linearità interna di elementi propri della convalida e della rinnovazione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la convalida sana il vizio con efficacia ex tunc, saldandosi all’atto convalidato e conservandone gli effetti fin dall’origine, mentre la rinnovazione non retroagisce. La fattispecie in esame, presentata come rinnovazione ma con intento conservativo ed emenda selettiva dei vizi, è risultata incompatibile con lo schema dichiarato.

Il profilo di maggiore rilievo è stato individuato nell’omesso rinnovo delle garanzie partecipative. Il Tribunale ha osservato che il contraddittorio avrebbe consentito una valutazione complessiva delle questioni emerse in giudizio, dalla struttura della pergotenda alla sua riconducibilità all’edilizia libera, fino al tema delle distanze legali.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi accolto nei limiti illustrati, con assorbimento delle ulteriori censure. L’amministrazione dovrà rinnovare il procedimento di verifica edilizia previo adeguato coinvolgimento del ricorrente e su una completa e aggiornata rappresentazione dei fatti e delle norme. Le spese sono state compensate per soccombenza parziale reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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