Condono e doppia conformità: irrilevanti le allegazioni nuove nel giudizio (TAR Toscana n. 1253 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la sanatoria delle opere abusive richiede la doppia conformità: l’opera deve essere conforme alla disciplina paesaggistica e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della domanda. Il contrasto con le destinazioni d’uso ammesse, quale declinato dalla normativa regionale di attuazione, costituisce impedimento oggettivo alla sanatoria che opera automaticamente. La qualificazione dell’intervento compiuta dal richiedente nella propria istanza vincola l’amministrazione, che correttamente la valuta nei termini in cui è stata proposta. La ricostruzione dei fatti addotta per la prima volta nel processo, in difformità dalle dichiarazioni rese nel procedimento, è irrilevante ai fini dell’illegittimità del diniego. Nel danno da ritardo, il danno ingiusto coincide con la lesione dell’interesse pretensivo finale: il mero ritardo nella conclusione del procedimento non è risarcibile se il bene della vita non è spettante.
Il Fatto
La ricorrente, usufruttuaria di un immobile ad uso abitativo con pertinenze, impugna il provvedimento con cui il Comune di Firenze ha rigettato l’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e della L.R. Toscana n. 53/2004, ordinando la demolizione delle opere abusive.
L’intervento consisteva nell’unificazione di un manufatto preesistente adibito a deposito con la restante parte scoperta del resede, mediante inglobamento delle colonnine e del muretto in pietra che delimitavano l’orto. Il Comune aveva qualificato l’opera come ristrutturazione edilizia eccedente il risanamento conservativo, unico intervento ammesso sulla zona classificata in Classe 9 dal P.R.G. La ricorrente deduce il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che l’opera ripristinasse l’antica configurazione unitaria del resede. Propone altresì domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 2, comma 5, lett. a) e c), L.R. Toscana n. 53/2004, che esclude in ogni caso dalla sanatoria le opere in contrasto con i vincoli e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché quelle in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse. La giurisprudenza della Sezione, qui richiamata (TAR Toscana, sez. III, 27 novembre 2023, n. 1097), esige la doppia conformità dell’opera.
Nel caso concreto, l’intervento non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti al tempo della domanda: si tratta della realizzazione di un manufatto in tutto o in parte diverso, non riconducibile al risanamento conservativo consentito dalle N.T.A. del P.R.G.
Assume portata dirimente quanto dichiarato nell’istanza condonistica, ove il richiedente descrive l’opera come ampliamento del deposito esistente mediante inglobamento delle originarie colonnine e del muretto basso che dividevano l’orto dal deposito. È lo stesso istante ad attestare che muretto e colonnine non costituivano originariamente un unico corpo edilizio. Ne derivano due conseguenze: il Comune ha correttamente valutato l’istanza come proposta, e la diversa ricostruzione offerta in giudizio è oltre che infondata anche irrilevante, perché tende a riaprire il procedimento condonistico con circostanze non dichiarate a suo tempo.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2021: la responsabilità per ritardo ha natura aquiliana e richiede la lesione di un bene della vita. Il danno da ritardo esige la dimostrazione che il superamento del termine abbia impedito di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole. Non è configurabile un danno-evento per la lesione dei meri interessi procedimentali. Il rigetto della domanda caducatoria implica il giudizio negativo sulla spettanza del bene della vita, ragione sufficiente per escludere un danno ingiusto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.