Cartoline elettroniche docenti: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3324 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna al pagamento di somme, passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non abbia effettuato neppure pagamenti parziali e non contesti il credito nell’an e nel quantum è inadempiente. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un nuovo termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese e il compenso del commissario.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 5 luglio 2023, ha accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’Amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente all’Amministrazione. È pertanto integrata la condizione per l’esperibilità del rimedio ex art. 114 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum. Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con declaratoria di inottemperanza.
In conseguenza, il Collegio ha assegnato al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il commissario dovrà inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.