Ammonimento per stalking fondato su base indiziaria e non su prova piena (TAR Toscana n. 1274 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento disposto dal Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 non richiede l’accertamento della prova certa e diretta del fatto reato, ma si fonda su una base indiziaria e di tipo probabilistico, coerente con la natura prognostica del diritto amministrativo della prevenzione. Il provvedimento è legittimo quando è congruamente motivato e descrive con precisione le condotte contestate, anche sulla base di dichiarazioni di terzi, riscontri documentali e dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione. La comunicazione di avvio del procedimento non è condizione di legittimità dell’ammonimento, né è necessaria la convocazione dell’interessato quando gli atti acquisiti appaiano sufficienti, secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S., a supportare la misura.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento con cui il Questore lo ha invitato a tenere una condotta conforme alla legge, desistendo da comportamenti persecutori nei confronti dell’esponente e dei suoi congiunti, con avviso della procedibilità d’ufficio del reato di atti persecutori in caso di reiterazione.

Il provvedimento nasceva dalla richiesta della donna, che aveva riferito di reiterati comportamenti assillanti e vessatori successivi alla fine della relazione sentimentale. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti, deducendo difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione e violazione del contraddittorio, per essersi l’Amministrazione limitata ad assumere informazioni dai soggetti indicati dall’esponente senza svolgere autonome indagini e senza sentirlo. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge entrambe le censure. Il decreto di ammonimento risulta congruamente motivato, perché descrive precisamente le condotte contestate: gelosia ossessiva, atteggiamenti pressanti e di controllo, invio di numerosi messaggi, tentativi reiterati di contatto telefonico, appostamenti notturni sotto l’abitazione e presenza sul luogo di lavoro della donna, con conseguente stato di ansia e paura.

L’istruttoria non è carente. L’Amministrazione ha sentito i soggetti coinvolti, ottenendo riscontri alle dichiarazioni, e ha acquisito gli screenshot dei messaggi inviati dal ricorrente. Quanto alla doglianza sul contraddittorio, l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 è stato notificato e la documentazione richiesta è stata fornita a seguito di accesso agli atti; le memorie difensive sono pervenute oltre i termini. Il ricorrente, inoltre, non ha sostanzialmente negato i comportamenti, limitandosi a ridimensionarne il tenore e a contestare genericamente i riscontri.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, nel procedimento di prevenzione, non occorre acquisire prove certe e delineate del fatto reato, potendo l’Autorità basare il giudizio, di natura prognostica, su una serie di elementi di fatto dai quali emerge la pericolosità sociale del destinatario. Sul punto cita Cons. Stato sez. III n. 6958 del 2021, n. 2599 del 2015 e n. 7486 del 2023.

Ulteriori pronunce — TAR Lazio n. 8968 del 2018 e Cons. Stato sez. III n. 7486 del 2023 — hanno chiarito che l’ammonimento è legittimo anche in assenza della comunicazione di avvio e senza convocazione dell’interessato, tutte le volte in cui gli atti a disposizione appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *