Rinuncia al ricorso e liquidazione delle spese non compensate (TAR Trentino-Alto Adige n. 157 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti nel rispetto del termine di dieci giorni anteriore all’udienza e non opposta, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 84 c.p.a.. In tema di spese, la regola posta dall’art. 84, comma 2, c.p.a. è che il rinunciante sopporta le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, valutate ogni circostanza, ritenga di compensarle. La compensazione costituisce eccezione e richiede una specifica ragione giustificativa. Non la giustifica la rinuncia intervenuta quando le altre parti abbiano già studiato la controversia, redatto i propri atti e partecipato all’udienza di discussione.

Il Fatto

I ricorrenti, aventi causa del proprietario di un fondo confinante con l’immobile oggetto di un titolo edilizio rilasciato dal Comune in favore di una società, avevano impugnato i titoli edilizi e, in un separato giudizio, il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva concesso una prima proroga del termine per l’inizio dei lavori. Entrambe le vertenze si erano concluse con il rigetto, confermato in appello dal Consiglio di Stato.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha accolto la seconda istanza di proroga, differendo il termine per l’inizio dei lavori al 13 novembre 2027. Deducono la carenza dei presupposti della proroga, non ravvisando un fatto straordinario sopravvenuto nella pendenza dei giudizi, e l’irragionevolezza della stessa rispetto alla certezza della durata dei titoli edilizi. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti in data 16 luglio 2026 e dunque almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.. All’udienza di discussione nessuno si è opposto alla rinuncia.

Il Collegio prende atto dell’atto e dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.. Resta da definire la regolamentazione delle spese, posto che in udienza i difensori hanno dichiarato l’assenza di alcun accordo sul punto.

Il Tribunale richiama la regola dell’art. 84, comma 2, c.p.a.: il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La compensazione è dunque eccezione, non regola, e richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso.

Nel caso concreto il Collegio non ravvisa estremi per procedere alla compensazione. Annota che la rinuncia è intervenuta quando le altre parti avevano già provveduto allo studio della controversia, alla redazione dei propri atti e alla partecipazione all’udienza di discussione. Rileva inoltre che la vicenda contenziosa si è protratta a lungo, con esiti prognostici sfavorevoli anche per il giudizio in corso.

Le spese di lite sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in via solidale tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti. A sostegno il Collegio richiama Cons. Stato sez. VI n. 8590 del 2025, TAR L’Aquila n. 467 del 2024 e Cons. Stato sez. V n. 4403 del 2018. Il contributo unificato è dichiarato irripetibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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