Accreditamento sanitario e contrattualizzazione: decide l’amministrazione sul fabbisogno (TAR Trentino-Alto Adige n. 11 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale non attribuisce alla struttura privata alcun diritto alla stipula dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992. La contrattualizzazione resta espressione di discrezionalità, anche tecnica, dell’azienda sanitaria, cui spetta decidere se, quando e con chi stipulare, valutando il fabbisogno assistenziale, il volume erogabile, la programmazione di settore e gli oneri finanziari sostenibili. Il comma 1 bis del medesimo articolo impone procedure trasparenti, eque e non discriminatorie previa pubblicazione di un avviso con criteri oggettivi di selezione, ma non consente al soggetto accreditato di forzare la contrattualizzazione sul solo presupposto dell’avvenuto accreditamento. Il diniego di avviare la procedura comparativa trova giustificazione nell’assenza di fabbisogno da coprire.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente gestisce un laboratorio genetico accreditato presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per la branca di genetica medica fino al 31.12.2024. Dal 2017 chiede ogni anno di essere convocata per valutare una proposta di accordo negoziale. Dopo una prima impugnazione definita con rigetto, confermato in appello, ottiene dal TAR una pronuncia che ordina all’amministrazione di riscontrare con provvedimento espresso la richiesta relativa all’anno 2024.

Con la nota del 29.05.2024 l’azienda sanitaria nega la convocazione: il fabbisogno sarebbe già coperto da accordi con laboratori qualificati e dal servizio aziendale di consulenza genetica. La ricorrente impugna quel diniego, lamentando la violazione del sistema bifasico e dei principi di trasparenza e non discriminazione, e chiede l’acquisizione dei dati sui test affidati all’esterno.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso. L’atto impugnato riguarda esclusivamente l’annualità 2024, ormai conclusa, e la stessa ricorrente ha già presentato la nuova richiesta per il 2025: è dunque venuto meno l’interesse a una pronuncia di annullamento. Non soccorre l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., perché nessuna domanda risarcitoria è stata proposta.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 8 quater, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce che la qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende sanitarie a remunerare le prestazioni fuori dagli accordi contrattuali. Il successivo art. 8 quinquies, nel testo introdotto dalla legge n. 118/2022, richiede procedure selettive periodiche e pubblicizzate, con criteri oggettivi. La disposizione recepisce gli approdi giurisprudenziali e mira a incentivare la concorrenza tra strutture accreditate.

Da qui la regola: l’amministrazione decide se, quando e con chi contrarre, operando valutazioni comparative della qualità e dei costi (richiamata Cons. Stato n. 8164 del 2021), senza che l’accreditamento valga a imporre la stipula.

Il passaggio decisivo è il fabbisogno. L’azienda ha accertato che le prestazioni sono coperte da accordi in essere e dal servizio di consulenza genetica, salva la possibilità di affidare singoli test alla ricorrente. L’assenza del presupposto oggettivo legittima il diniego di avviare la comparazione: senza necessità di copertura, non vi è spazio per la procedura selettiva.

Quanto all’istanza istruttoria ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., il collegio la respinge. I dati richiesti sarebbero utili solo per impugnare gli incarichi esterni, atti che la ricorrente non ha contestato: senza il loro previo annullamento, la legittimità del diniego non può essere messa in discussione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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