Autotutela su SCIA, la qualificazione giuridica del tecnico non è falsa rappresentazione (TAR Toscana n. 123 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela esercitato su una SCIA coincide con il potere inibitorio, conformativo e ripristinatorio previsto per quel titolo di legittimazione: resta quindi soggetto ai limiti temporali dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990. La qualificazione giuridica dell’intervento operata dal professionista in sede di asseverazione non costituisce una circostanza di fatto della quale possa predicarsi la verità o la falsità. Non integra perciò la falsa rappresentazione richiesta dall’art. 21 nonies, comma 2 bis, l. n. 241/1990, che presuppone una condotta costituente reato accertata con sentenza passata in giudicato. L’annullamento tardivo delle SCIA è illegittimo e l’illegittimità si riflette in via derivata sull’ordinanza di demolizione delle opere che ne erano oggetto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile destinato a civile abitazione con garage in Siena, ha depositato nel tempo tre SCIA: una prima segnalazione, una variante volta a legittimare sotto il profilo edilizio gli interventi sulla copertura e sulla facciata, e un’ulteriore variante per modifiche alla copertura e all’interno dell’abitazione. Nelle relazioni di asseverazione il tecnico ha qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia conservativa ex art. 135, comma 2, lett. d) l. reg. Toscana n. 65/2014, escludendo la necessità del permesso di costruire.
Il Comune di Siena ha aperto un procedimento di autotutela su tutte e tre le segnalazioni e le ha annullate, ritenendo che gli interventi incidessero sul prospetto e richiedessero il permesso di costruire o la SCIA alternativa, e che contrastassero con l’art. 30 delle NTA del RU comunale. Seguiva ordinanza di demolizione ex art. 33, comma 1, T.U. Edilizia e art. 199, comma 1, l. reg. Toscana n. 65/2014. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la decisione sul quarto motivo, dichiarato fondato e assorbente. È fatto incontestato che il provvedimento di annullamento delle tre segnalazioni sia stato adottato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990: diciotto mesi per le prime due SCIA e dodici mesi, per effetto del D.L. 77/2021, per la terza.
Il Comune sosteneva in primo luogo che il provvedimento esprimesse il potere generale di vigilanza e controllo sul corretto uso del territorio, non soggetto a limiti temporali. Il TAR respinge l’assunto: ove per legittimare le opere sia stata presentata una SCIA, il potere di vigilanza coincide con quello inibitorio, conformativo e ripristinatorio previsto per quel titolo. Si tratta del potere inibitorio ordinario, esercitabile entro i termini dell’art. 19 l. n. 241/1990, oppure del potere inibitorio tardivo, che il comma 4 consente solo nei limiti, anche temporali, dell’art. 21 nonies.
Quanto al secondo assunto difensivo, il Collegio rileva che l’Ente equipara la classificazione dell’intervento come ristrutturazione conservativa, operata dal progettista in asseverazione, alla rappresentazione di un fatto, e tratta l’erroneità di quella classificazione come falsa rappresentazione ex comma 2 bis. Il ragionamento omette che la qualificazione giuridica dell’intervento non costituisce una circostanza di fatto di cui verificare oggettivamente la verità o la falsità, come sarebbe per la rappresentazione grafica dello stato dell’immobile. Essa è il risultato dell’interpretazione e applicazione di norme giuridiche spesso di non univoco significato.
Il Tribunale avverte che, a voler diversamente opinare, l’autotutela senza limiti temporali sarebbe sempre possibile ogniqualvolta l’interpretazione del progettista diverga da quella che l’amministrazione, rimasta in un primo tempo silente, potrebbe dare alle stesse disposizioni anche a distanza di molto tempo. Un simile approdo entra in conflitto con l’affidamento e la stabilità dei titoli legittimanti, che hanno indotto il legislatore ad ancorare l’autotutela a limiti temporali certi, superabili solo nelle eccezionali circostanze del comma 2 bis, il cui comune denominatore è una rappresentazione o dichiarazione di un fatto di cui sia possibile accertare oggettivamente la falsità.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, VI, 2905/2023, secondo cui il profilo di falsità rilevante non può che riguardare false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, e non ricorre ove si dibatta del titolo necessario o della disciplina urbanistica di riferimento. L’illegittimità dell’annullamento delle SCIA si riflette in via derivata sull’ordinanza di demolizione. Il ricorso è integralmente accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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