Autotutela della SCIA di subingresso e pregiudizialità dell’accertamento degli abusi edilizi (Cons. Stato n. 3911 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Comune di annullare in autotutela la SCIA di subingresso in un’attività commerciale non può fondarsi su presunti abusi edilizi accertati solo con un atto endoprocedimentale. La chiusura dell’attività per difformità urbanistico-edilizie presuppone la previa contestazione dell’abuso al privato e la conclusione del procedimento sanzionatorio con un provvedimento ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. In tema di mero subingresso l’amministrazione è vincolata alla sola verifica dell’effettivo trasferimento dell’attività e del possesso, in capo al cessionario, dei requisiti morali e professionali, senza poter sindacare la permanenza dei presupposti della licenza sottesa. La mera pendenza di un contenzioso civile sulla titolarità dei locali non costituisce autonoma ragione di annullamento d’ufficio.

Il Fatto

La società appellata aveva impugnato davanti al TAR Campania una serie di provvedimenti con cui il Comune di Napoli, in autotutela, aveva annullato la SCIA di subingresso in un’attività di autorimessa e revocato la relativa licenza commerciale, intimando la chiusura dell’attività. Fondamento degli atti era la presunta abusività edilizia dei locali.

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che le difformità fossero state contestate solo con un atto endoprocedimentale e non con un provvedimento sanzionatorio conclusivo. Ha inoltre ravvisato eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al precedente rilascio della licenza. L’appellante, interventore ad opponendum in primo grado, ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto affermato l’ammissibilità dell’appello dell’interventore ad opponendum, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.a., ravvisando una posizione giuridica autonoma in capo a chi risiede nelle vicinanze dell’attività e deduce un pregiudizio dalla sua prosecuzione.

Nel merito, il Collegio ha precisato che oggetto del giudizio non è l’accertamento degli abusi edilizi, bensì la legittimità dei due annullamenti in autotutela della SCIA. Ha confermato il principio della pregiudizialità della conformità edilizia e urbanistica rispetto all’autorizzazione commerciale, ma ha ribadito che le difformità devono essere accertate mediante un provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non con un mero atto endoprocedimentale.

Ha quindi ritenuto corretta la conclusione del primo giudice: nel mero subingresso l’amministrazione ha quale unico onere e potere la verifica dell’effettivo trasferimento dell’attività e del possesso dei requisiti morali e professionali, non potendo negare o revocare il subingresso per profili attinenti alla permanenza dei presupposti della licenza commerciale.

Quanto al secondo annullamento, fondato sulla pretesa falsa rappresentazione della situazione contrattuale, l’istruttoria ha evidenziato profili di contraddittorietà e approssimazione. La società ha mantenuto la disponibilità dell’immobile, versando i canoni di occupazione senza obiezioni. La pendenza del contenzioso civile sulla titolarità dei locali, sub iudice, non può costituire autonoma ragione di annullamento d’ufficio.

Resta fermo il potere-dovere del Comune di contestare correttamente gli abusi e di intervenire sugli aspetti autorizzatori solo all’esito del procedimento. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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