Concessioni demaniali marittime: indennizzi eventuali e proroga tecnica acceleratoria (Cons. Stato n. 4119 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione, negli atti di indizione della gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, di clausole sugli indennizzi in favore dei concessionari uscenti non determina l’illegittimità della procedura. Il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 4, comma 9, l. n. 118/2022 non è un diritto automatico, ma è subordinato alla prova, gravante sul concessionario uscente, dell’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati. La mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri di quantificazione non paralizza l’avvio delle gare. La proroga ex lege delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027 ex art. 3, comma 1, l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, costituisce termine massimo e acceleratorio, non dilatorio: essa non osta a che il Comune, completata la gara, disponga la cessazione anticipata dei rapporti preesistenti.
Il Fatto
Il Comune di Ginosa, dopo la sentenza di questa Sezione n. 4480/2024 che gli aveva imposto di avviare le gare per le concessioni demaniali, ha adottato una serie di atti di indirizzo e, con determinazione dirigenziale n. 2441/2024, ha indetto la procedura selettiva per venti lotti, disponendo contestualmente la proroga tecnica delle concessioni in essere fino al 31.12.2024.
La società titolare di una concessione ha impugnato davanti al TAR Puglia gli atti di indizione, i verbali di gara e la successiva aggiudicazione che ne ha disposto l’esclusione per irregolarità del DURC. Il primo giudice ha respinto le censure sull’esclusione, ma ha annullato la delibera di Giunta n. 198/2024, la determinazione n. 2441/2024 e l’aggiudicazione, ritenendo illegittima l’individuazione dei lotti in assenza del Piano Comunale delle Coste approvato e la mancata previsione degli indennizzi. Il Comune ha appellato; la società ha proposto appello incidentale sull’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha pronunciato sentenza non definitiva ex art. 36, comma 2, c.p.a., riservando a separata istruttoria la questione dell’assenza del PCC. Ha ritenuto assorbenti, rispetto ai primi quattro e al settimo motivo, la fondatezza dell’ottavo e del nono motivo dell’appello principale.
Sugli indennizzi, il Consiglio richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 luglio 2024 in C-598/22 e il proprio precedente n. 8024/2025: la devoluzione delle opere al demanio avviene automaticamente alla scadenza, ma resta possibile valutare caso per caso l’equa remunerazione degli investimenti non ammortizzati. L’indennizzo, precisa il Collegio, è meramente eventuale e svincolato da automatismi. Poiché la società non ha fornito nemmeno un principio di prova sugli investimenti non ammortizzati, la doglianza difetta di interesse e di prova. La mancanza del decreto ministeriale non può paralizzare le gare; a fortiori non può farlo l’assenza di clausole sugli indennizzi negli atti di gara.
Sulla proroga, il Collegio interpreta l’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e l’art. 4, comma 7, come novellati dal d.l. n. 131/2024: il termine del 30 settembre 2027 è limite massimo, correlato all’obbligo dei Comuni di avviare le gare almeno sei mesi prima della scadenza e comunque entro il 30 giugno 2027 in prima applicazione. Si tratta di termine acceleratorio, non dilatorio. La fissazione della scadenza al 15 settembre 2025 risulta quindi legittima, funzionale alla stagione estiva e al subentro dei nuovi concessionari, senza ancoraggio al convenzionamento.
L’appello incidentale è respinto: la mancanza di un DURC regolare integra presunzione legale di gravità e impone l’esclusione, senza margini di valutazione autonoma della stazione appaltante.
Nota della Redazione
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