Autotutela della SCIA telefonia va limitata ai soli settori non conformi (TAR Puglia n. 302 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere tecnico preventivo di ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (ora art. 44 del medesimo decreto), non è atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, ma atto di un procedimento parallelo necessario esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto. Ne consegue che, sopravvenuto un parere parzialmente negativo a rettifica del precedente, il Comune non può annullare in autotutela la SCIA nella sua interezza, incidendo tale sopravvenienza solo sull’attivazione del segnale, tramite la procedura di riduzione a conformità o lo spegnimento parziale. L’annullamento integrale del titolo viola i principi di proporzionalità e di conservazione dell’atto amministrativo, imponendo all’amministrazione di adottare il provvedimento meno sacrificante e di preservare l’efficacia dell’atto che risulti tuttora, anche parzialmente, legittimo.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, presentava il 15.12.2021 una SCIA ex art. 87 bis d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico 4G/5G dell’impianto preesistente sito in un comune pugliese, dopo aver ottenuto parere favorevole di ARPA Puglia del 5.10.2021. Attivato il segnale, ARPA — a seguito di segnalazione comunale relativa ad altra pratica — rivedeva il parere il 22.12.2022, esprimendosi favorevolmente per i soli settori 120°N e 230°N e negativamente per il settore 350°N, prescrivendo una perizia giurata per il certificato di conformità post attivazione.

L’operatore presentava la perizia il 19.7.2023 e confermava l’attivazione nella configurazione autorizzata. Il Comune di Fasano, con nota del 31.7.2023, annullava in autotutela l’intera SCIA e diffidava alla disattivazione dell’impianto, confermando la determinazione con le successive note dell’1.8.2023 e del 20.10.2023, nonostante i chiarimenti di ARPA del 15.9.2023. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento degli atti e l’accertamento della validità della SCIA, limitatamente ai settori conformi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondati e dirimenti il primo e il quarto motivo, incentrati sulla violazione dell’art. 87 bis del Codice delle comunicazioni elettroniche e sul principio di proporzionalità. Le determinazioni comunali in autotutela si fondano su considerazioni radio-protezionistiche riservate ex lege ad ARPA ai fini della sola attivazione dell’impianto, sicché il provvedimento non può autonomamente incidere su aspetti già ottemperati dall’operatore mediante l’attivazione dei soli settori valutati conformi.

La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 3970/2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 687/2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3545/2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4918/2022) qualifica il parere ARPA come provvedimento conclusivo di un autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione, non alla formazione del titolo edilizio. Il punto A1 del Regolamento regionale n. 14/2006, richiamato anche da un precedente della stessa Sezione, conferma che alla formulazione del parere è subordinata l’attivazione dell’impianto e non il perfezionamento del titolo di legittimazione.

Da ciò consegue che, ove sopraggiunga un parere parzialmente negativo, il titolo autorizzativo non può essere messo in discussione nella sua interezza. ARPA, con nota del 15.9.2023, ha confermato la scindibilità del progetto di riconfigurazione, essendo ciascun settore funzionalmente e fisicamente autonomo, e ha escluso che il mancato assenso sull’intera riconfigurazione possa inficiare quanto già determinato. Il Collegio giudica fallace il richiamo al d.P.R. n. 160/2010, la cui ratio è individuare un unico punto di accesso territoriale, non imporre l’unitarietà dei titoli.

I principi di proporzionalità e di conservazione dell’atto amministrativo impongono quindi un provvedimento non eccedente lo scopo: l’annullamento integrale della SCIA è irragionevole e sproporzionato rispetto all’esigenza di imporre il minor sacrificio possibile. Assume rilievo, ex art. 64 c.p.a., anche il contegno dell’amministrazione, che non ha adottato alcun provvedimento in esecuzione dell’ordine di riesame disposto con ordinanza n. 797/2024.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati. In sede di riedizione del potere l’amministrazione dovrà tenere conto della perdurante validità del titolo formatosi per silentium in rapporto ai settori 120°N e 230°N, rispetto ai quali non può essere inibita la continuazione dell’attività di trasmissione radioelettrica. Le spese sono poste a carico del Comune resistente, con liquidazione di € 2.500,00 oltre accessori, e dichiarate irripetibili verso le altre parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *