Servizi museali, requisiti tecnici del consorziato e raggruppamento verticale (TAR Toscana n. 285 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell’avvenuta esecuzione del servizio richiesto dalla legge di gara si matura in capo al soggetto che lo ha effettivamente e materialmente erogato, anche quando la gestione sia stata affidata dal consorzio stabile di appartenenza: la circostanza che il requisito sia spendibile dal consorzio non ne esclude il perdurante possesso in capo alla consorziata esecutrice, in coerenza con l’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, che ne costituisce interpretazione autentica dell’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Nei servizi museali la distinzione tra prestazioni principali e secondarie, presupposto di ammissibilità del raggruppamento verticale ex art. 48 d.lgs. n. 50/2016, è ricavabile direttamente dall’art. 117 d.lgs. n. 42/2004, che ai commi 1 e 2 individua i servizi di assistenza culturale e ospitalità e al comma 3 i servizi di pulizia, vigilanza e biglietteria. La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e l’assenza di criteri predeterminati di nomina non inficiano ex se la legittimità della commissione giudicatrice, ove non risulti in concreto vulnerato il principio di competenza e trasparenza. Il giudizio sulla gravità delle infrazioni giuslavoristiche rileva come valutazione discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Le Gallerie degli Uffizi, in virtù di un accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 stipulato con la Direzione Regionale Musei della Toscana e con l’Opificio delle Pietre Dure, bandivano in unico lotto la concessione dei servizi museali e di biglietteria presso i tre istituti, per un valore dichiarato di oltre 121 milioni di euro e una durata di cinque anni più tre di proroga. All’esito della valutazione si classificava prima il raggruppamento con mandataria una società cooperativa; seconda una consorziata stabile; terza la società ricorrente.
La terza graduata impugnava la determinazione a contrarre, la legge di gara e l’aggiudicazione, proponendo quattro ricorsi per motivi aggiunti e sollevando censure sull’ammissione dei primi due classificati, sulla nomina del RUP e della commissione, sulla durata della concessione, sui criteri ambientali, sulle planimetrie sostituite in corso di gara e sull’asserita conoscenza anticipata delle offerte economiche. Proponevano ricorso incidentale la prima e la seconda graduata. Le amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la legittimazione della ricorrente a contestare l’ammissione dei primi due classificati: l’accoglimento delle impugnative, unito al rigetto degli incidentali, le consentirebbe di conseguire l’aggiudicazione. Passa poi al merito, respingendo le censure sull’esclusione della prima graduata per le vicende giuslavoristiche. Le inadempienze dedotte sono di modesta rilevanza economica e numericamente contenute, fisiologiche per una realtà con oltre duemila dipendenti, e non rendono manifestamente irragionevole il giudizio di irrilevanza espresso dall’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo entro il perimetro della non manifesta illogicità. La sostanziale irrilevanza delle vicende esclude anche la rilevanza dell’omessa dichiarazione, non equiparabile alla falsità. Quanto al procedimento avviato dall’AGCM per pratiche commerciali scorrette, il mero avvio non integra alcun obbligo dichiarativo né causa di esclusione, in linea con Cons. Stato n. 6622/2024.
Il nucleo del principio affermato riguarda il requisito tecnico. La legge di gara richiedeva l’avvenuta esecuzione di servizi di biglietteria con almeno un milione di biglietti annui in uno degli ultimi tre esercizi. La ricorrente sosteneva che l’attività svolta presso il parco archeologico fosse imputabile solo al consorzio stabile di appartenenza. Il Collegio osserva che la consorziata ha materialmente erogato il servizio, come attestato dalla committenza pubblica. La possibile doppia spendibilità del requisito non contrasta con l’ordinamento: l’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza amministrativa ammettono che il consorzio spenda i requisiti delle consorziate, senza che ciò ne escluda il possesso in capo a queste ultime. La funzione del requisito è dimostrare l’attitudine tecnica a eseguire le prestazioni, che l’esecuzione effettiva comprova a prescindere dalla fonte dell’incarico.
Quanto alla forma del raggruppamento, il Collegio richiama l’art. 48, commi 2 e 4, d.lgs. n. 50/2016: il raggruppamento verticale presuppone l’individuazione nel bando di prestazioni principali e secondarie. Tale distinzione, per i servizi museali, è ricavabile dall’art. 117 d.lgs. n. 42/2004, che ai commi 1 e 2 elenca i servizi di assistenza culturale e ospitalità e al comma 3 i servizi di pulizia, vigilanza e biglietteria, gestibili in forma integrata. La lex specialis richiamava espressamente la bipartizione normativa nei chiarimenti e il modello di dichiarazione prevedeva l’indicazione del tipo di raggruppamento. La censura è infondata.
Sul piano procedurale, la nomina del RUP in persona di un funzionario diverso dal direttore è conforme all’art. 4 della convenzione, interpretato ai sensi dell’art. 1362 cod. civ.: l’articolo indeterminativo e la condotta successiva degli enti confermano che la scelta spetta al direttore. L’eventuale incompetenza sarebbe comunque relativa e sanata per ratifica dall’atto di aggiudicazione. La mancata pubblicazione dei curricula non incide sulla legittimità della nomina, e i criteri di scelta non predeterminati non la inficiano ex se. Quanto alla separazione delle fasi, l’apertura delle buste economiche avvenne il 28 novembre 2023, dopo la valutazione tecnica del 27: il file aggiornato non dimostra alcuna violazione.
Le censure sulla legge di gara sono dichiarate infondate o inammissibili: l’indizione congiunta trova base nell’art. 37, commi 10 e 11, del codice; la durata è coerente con l’art. 168 d.lgs. n. 50/2016, non più applicandosi l’art. 6 d.m. 29 gennaio 2008; le clausole sulla proroga e sul PEF di massima sono prive di attualità lesiva, con conseguente difetto di interesse. Il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte respinto; i motivi aggiunti sul secondo graduato e i ricorsi incidentali sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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