Frequentazioni pregiudicati e diniego porto d’armi legittimano prognosi inaffidabilità (TAR Sicilia n. 2957 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di detenere e portare armi costituisce un interesse privato cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso, dovendo recedere rispetto all’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica e della tranquilla convivenza. L’Amministrazione può negare la licenza di porto d’armi in presenza di semplici indizi di inaffidabilità, non essendo richiesta la prova di un uso illecito delle armi. Il giudizio di affidabilità è ampiamente discrezionale e può fondarsi su valutazioni probabilistiche e su frequentazioni anche saltuarie di soggetti pregiudicati, segnalate dagli organi di polizia, nonché su vicende personali prive di rilevanza penale. Il potere va esercitato nel rispetto dei canoni di adeguata istruttoria, coerenza logica e congrua motivazione, dovendo la stessa dare conto delle circostanze da cui si desume la pericolosità o la capacità di abuso.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al Questore di Catania il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. L’istanza veniva respinta con provvedimento del 13 dicembre 2018, fondato su cinque controlli di polizia effettuati tra il 2008 e il 2014, nel corso dei quali l’interessato era stato trovato in compagnia di soggetti con precedenti per reati di particolare gravità, nonché su denunce a carico del fratello e del cognato.

Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto di Catania con decreto del 19 aprile 2019, che confermava la valutazione di non occasionalità delle frequentazioni. Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento prefettizio davanti al TAR, deducendo l’erronea applicazione della disciplina del R.D. n. 773/1931, l’insussistenza dei presupposti e il difetto di motivazione e di istruttoria. La domanda cautelare veniva respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui la facoltà di portare armi è cedevole rispetto all’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica, con la conseguenza che l’Amministrazione può negare il titolo anche quando la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità. La richiesta può essere soddisfatta solo se il soggetto è esente da mende e al di sopra di ogni sospetto.

Il giudizio sulla prevedibilità dell’abuso è ampiamente discrezionale e può fondarsi su fatti isolati ma significativi, su vicende personali prive di rilevanza penale e su considerazioni probabilistiche assistite da meri elementi di fumus. Il potere, tuttavia, va esercitato nel rispetto dei canoni di coerenza logica e ragionevolezza, con una motivazione che dia conto dell’adeguata istruttoria espletata.

Nel caso concreto i motivi ostativi, confermati dal Prefetto, risultano sufficienti a sorreggere il provvedimento. I cinque controlli in compagnia di soggetti con precedenti di particolare gravità non perdono significatività per la prossimità dei luoghi al domicilio o al luogo di lavoro, essendo comunque avvenuti in luogo pubblico e non nei locali dell’attività lavorativa.

Il Collegio ribadisce che nelle autorizzazioni di polizia non viene in discussione una limitazione sanzionatoria della libertà individuale, ma un giudizio di affidabilità nell’uso delle armi, ordinariamente vietate. La frequentazione anche saltuaria di pregiudicati, segnalata da organi di polizia operanti sul territorio, costituisce indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa.

All’Amministrazione è quindi consentito valorizzare situazioni sintomatiche della mancanza del rigore indispensabile all’ottenimento del titolo. Il provvedimento impugnato mostra un adeguato apprezzamento degli elementi rilevanti e una valutazione globale di inaffidabilità esente dalle critiche formulate. Entrambi i motivi di ricorso sono pertanto infondati e il ricorso viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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