Riduzione oneri urbanizzazione solo se richiesta con garanzia (TAR Lombardia n. 107 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione degli oneri di urbanizzazione prevista per gli interventi di risparmio energetico non è applicabile d’ufficio dall’Amministrazione, ma deve essere richiesta dalla parte all’atto della presentazione della domanda di titolo edilizio, con il previo deposito di idonea garanzia. Il contributo di costruzione, di natura latamente corrispettiva e pubblicistica, è soggetto al principio di legalità dell’art. 23 della Costituzione: non sono configurabili esenzioni o riduzioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dalla disciplina regolamentare. È irrilevante la migliore classe energetica conseguita soltanto a conclusione dell’intervento, valendo esclusivamente il risparmio energetico formalmente preventivato in fase di richiesta. La chiarezza dei presupposti esclude il legittimo affidamento del richiedente.

Il Fatto

Il dante causa della società ricorrente ha presentato nel 2011 istanza di permesso di costruire per un edificio residenziale in Monza, previsto in classe energetica “B”. Il Comune ha rilasciato il titolo nel 2012, quantificando il contributo di costruzione nelle voci degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e della monetizzazione degli standard. La società è subentrata nel titolo per voltura nel 2014 e ha pagato integralmente quanto richiesto.

Nel corso dei lavori le varianti hanno consentito all’edificio di acquisire la classe energetica “A+”. A fine lavori la società ha chiesto la restituzione del 25% degli oneri versati, invocando la riduzione per risparmio energetico prevista dalla deliberazione della Giunta comunale n. 43/2008. Il Comune ha respinto l’istanza rilevando che l’agevolazione non era stata richiesta al momento del rilascio del titolo o delle varianti e che non era stata prestata la garanzia. La società ha impugnato la reiezione chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso di Euro 30.694,50, oltre interessi, e in subordine la condanna dell’Ente per ingiustificato arricchimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle questioni relative alla spettanza e alla liquidazione del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., richiamando Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 24 del 2016. Trattandosi di accertamento di un rapporto di credito, la domanda non è soggetta ai termini di decadenza propri delle azioni annullatorie.

È respinta l’eccezione di inammissibilità del Comune: la nota di reiezione del 20 gennaio 2021 ha contenuto lesivo e il suo annullamento imporrebbe all’Amministrazione un riesame con vantaggio, anche solo parziale, per l’istante.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Tribunale ricostruisce la natura del contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001: gli oneri di urbanizzazione compensano la collettività del maggior carico urbanistico, mentre il costo di costruzione partecipa dell’incremento di valore della proprietà. Si tratta di un corrispettivo di diritto pubblico, prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 della Costituzione, la cui disciplina vincola anche il giudice.

Da ciò deriva l’impossibilità di configurare riduzioni non chiaramente individuate dal legislatore. L’art. 7 della deliberazione n. 43/2008 subordina l’agevolazione a una previa manifestazione di volontà (“coloro che intendano fruire”) e al deposito, all’atto della richiesta del titolo, di una garanzia pari alla riduzione, incrementata degli interessi e del 30%. La garanzia è funzionale a consentire all’Amministrazione di verificare la soluzione progettuale e la prestazione energetica che si intende conseguire, a tutela della serietà dell’intervento.

Nella specie nessuna istanza di riduzione è stata formulata in sede di permesso di costruire né con le varianti; il versamento integrale degli oneri, seguito dalla richiesta di restituzione solo a lavori ultimati, dimostra anzi la volontà di non avvalersi dell’agevolazione. La chiarezza dei parametri esclude ogni legittimo affidamento. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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