Procura alle liti inesistente per disconoscimento del ricorrente: ricorso inammissibile (TAR Sardegna n. 965 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale alle liti, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione. Il disconoscimento da parte del soggetto formalmente indicato come ricorrente della sottoscrizione della procura e del conferimento del mandato difensivo ne determina l’inesistenza sul piano giuridico o la radicale invalidità, con conseguente difetto di potere rappresentativo del difensore e mancata instaurazione del rapporto processuale. Tale vizio non è sanabile e comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, disposta dalla Prefettura per l’attività di allevatore di ovini e caprini, ritenuta non stagionale secondo il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 7229 del 2017. Nel corso del giudizio cautelare, il soggetto formalmente indicato come ricorrente aveva però dichiarato di non aver presentato le istanze amministrative né conferito alcun mandato difensivo, disconoscendo la firma sulla procura depositata. Il difensore, preso atto di tale disconoscimento, aveva qualificato la dichiarazione come revoca del mandato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile in via pregiudiziale, poiché la questione attiene alla stessa esistenza del processo. La dichiarazione del soggetto formalmente indicato quale ricorrente, trasmessa dalla Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, esclude in radice la riconducibilità della procura alla volontà della parte, determinandone l’inesistenza sul piano giuridico o comunque la radicale invalidità.
Il difensore ha agito in assenza di valido potere rappresentativo, con impossibilità di ricollegare giuridicamente l’atto introduttivo alla parte. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale costituisce requisito genetico del rapporto processuale e la sua mancanza non è sanabile, essendo completa la disciplina del processo amministrativo e non applicabile l’art. 182 c.p.c. né la rinnovazione o regolarizzazione della procura.
La carenza di valida procura impedisce la stessa instaurazione del rapporto processuale ed integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, assorbente rispetto a ogni altra eccezione. In considerazione delle dichiarazioni del ricorrente, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno, disponendo la compensazione delle spese di giudizio per le peculiarità della vicenda e i profili di possibile illiceità emersi.
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Nota della Redazione
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